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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 6583/2021, Accesso civico generalizzato agli atti inerenti l’impiego e il ritiro dei militari nelle 'zone rosse' nel periodo di lockdown

ACCESSO GENERALIZZATO  

Accesso civico generalizzato agli atti inerenti l’impiego e il ritiro dei militari nelle “zone rosse” nel periodo di lockdown

 

TAR Lazio – Roma, sez. I-ter, 3 giugno 2021 n. 6583

Pres. Arzillo, Est. Dongiovanni, M. D’Alessandro (Avv. Castagnino) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) e nei cfr. di Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (n. c.)

 

Accesso civico generalizzato - Atti del Ministero dell’Interno relativi all’impiego dei militari nelle “zone rosse” durante il periodo del c.d. “lockdown”– Diniego motivato con un mero richiamo delle cause escludenti l’accesso civico – Illegittimità

 

Il ricorrente contestava il diniego opposto dal Ministero all’istanza di accesso civico agli atti inerenti l’impiego ed il ritiro dei militari in due comuni lombardi, individuati come c.d. zone rosse nel periodo 5-8 marzo 2020, prima della proclamazione del c.d. “lockdown” a livello nazionale.

Il diniego era motivato dall’amministrazione resistente con il richiamo alle cause di esclusione di cui all’art. 5 bis, comma 1, lett. a), b), c) e f), del d.lgs n. 33 del 2013 ovvero “la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”, “la sicurezza nazionale”, “la difesa e le questioni militari” e, infine, “la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”.

 

Il TAR ha anzitutto escluso l’operatività del limite inerente la “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”, posto che gli atti richiesti dall’istante, pur connessi ad un procedimento penale pendente, non risultano coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.

Quanto alle altre cause di esclusione, l’amministrazione non ha affatto valutato in termini concreti la sussistenza del pregiudizio degli interessi-limite invocati, che, a giudizio del TAR, è invero del tutto inconsistente, anche in considerazione del fatto che la richiesta era stata formulata nel mese di settembre 2020, quando cioè la questione relativa alla “chiusura” delle predette aree era superata da tempo (marzo 2020). Su questa base, non ravvisando nelle ragioni richiamate nel provvedimento impugnato valide cause di esclusione, il ricorso è stato accolto con condanna dell’amministrazione resistente a rendere disponibili gli atti richiesti.



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