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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 5346/2021, Il diritto di accesso prescinde tanto dalla natura del documento oggetto di istanza quanto dalla pertinenza dello stesso a un procedimento amministrativo

ACCESSO CIVICO GENWERALIZZATO

  

T.A.R Lazio, Sez. III quater, sentenza del 7 maggio 2021 n. 5346: il diritto di accesso prescinde tanto dalla natura del documento oggetto di istanza quanto dalla pertinenza dello stesso a un procedimento amministrativo

 

Est. D. Trebastoni, Pres. R. Savoia - Galeazzo Bignami (avvocato Silvia Marzot) Contro Ministero della Salute (Avvocatura generale dello Stato)

 

Accesso civico – Coronavirus 2019 – task force – Ministero della Salute – riunioni – resoconti informali

 

Documento amministrativo – natura flessibile – massima trasparenza – accessibilità – attività amministrativa – controllo diffuso – cittadini

 

La controversia oggetto di giudizio attiene alla possibilità di accedere ex D.lgs. n. 33/2013 alla documentazione nella disponibilità del Ministero della Salute e redatta a seguito dello svolgimento delle riunioni della task force costituita per coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno coronavirus 2019-nCoV.

Nello specifico, i fatti in causa risalgono al 20 gennaio 2020, data in cui ebbe luogo la riunione della task force e per la quale, il ricorrente, formulava istanza di accesso civico. Per contro, il Ministero della Salute negava l’accesso agli atti, sostenendo che “l’attività informativa e consultiva svolta quotidianamente dalla task force non rientra in una attività procedimentalizzata […], bensì è stata svolta nell’ambito di un’attività di supporto istruttorio informale”. Ulteriormente, lo stesso Ministero eccepiva come delle riunioni non fossero stati redatti verbali e/o documenti, piuttosto semplici resoconti informali che esulano dalla disciplina dell’accesso civico.

Lo stesso Ministero, poi, invocava a sostegno della propria tesi l’art. 1 del d.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143 il quale tra i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri annovera, tra gli altri, alla lett. a) “i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri”. È bene, però, evidenziare, come in tale giudizio l’istanza di accesso attenga a documenti di pertinenza del Ministero della Salute e non del Presidente del Consiglio, pertanto, la deroga invocata non può trovare applicazione.

I giudici, muovendo dalla definizione di documento amministrativo, così come sancito dall’art. 22, c.1, lett. d) della L. n. 241/1990, riconoscono come il legislatore abbia sempre utilizzato una formula quanto più possibile ampia, al fine ultimo di esaltare il principio di massima trasparenza della attività amministrativa. Difatti, la disposizione intende per documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti” purché detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Sicché, il diritto di accesso prescinde tanto dalla natura del documento oggetto di istanza quanto dalla pertinenza dello stesso ad un procedimento amministrativo determinando, perciò solo, l’accessibilità anche a meri “resoconti informali” come quelli oggetto del presente giudizio.

Allo stesso tempo, la controversia andrebbe a conciliarsi con la ratio del d.lgs. n. 33/2013. Quest’ultimo, difatti, all’art.5, c.2, favorisce forme diffuse di controllo sulla attività della pubblica amministrazione nella misura in cui riconosce il diritto a “chiunque” di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Il comma successivo chiarisce, sennonché, che l’esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

In altri termini, il ricorso è stato accolto  in ragione della natura flessibile che il legislatore ha riconosciuto al documento amministrativo e, altresì, per consentire ad ogni individuo l’accertamento e il controllo della attività amministrativa in ossequio alle disposizioni vigenti.



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