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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PIEMONTE, Sentenza n. 332/2021, I costi dell'accesso civico e la portata del principio di gratuità

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

TAR Piemonte, sez. II, 23 marzo 2021, n. 332, I costi dell’accesso civico e la portata del principio di gratuità.

Pres. C. Testori; Est. M. Faviere - Comitato Torino Respira (avvocati Luigi Gili, Giuseppe Civale, Careglio Marino) c. 5t S.r.l. (avv. Simona Rostagno) e Comune di Torino (non costituito in giudizio).

Ricorso – diniego istanza di accesso multipla – fondatezza pretesa conoscitiva – condanna all’ostensione – impugnazione nota – pagamento del corrispettivo dell’attività di estrazione dei dati

Art 5, co. 4, d.lgs. 33/2013 – rilascio documenti – principio di gratuità – costo per la riproduzione – supporto materiale – circolare esplicativa - Ministero della pubblica amministrazione – fondatezza ricorso

Giudice amministrativo – oneri di estrazione – attività di reperimento dati – rimborso – omessa indicazione disciplina dell’accesso civico – imputabilità dei diritti di ricerca e del personale impiegato

Interpretazione normativa di riferimento – esclusione costi rimborsabili – costi del personale impiegato per le pratiche di accesso – accoglimento del ricorso – annullamento provvedimento – costi diversi dalla mera riproduzione su supporto materiale

Parte ricorrente, dopo aver sollevato ricorso avverso il diniego prestato dalla società resistente nei riguardi dell’istanza di accesso agli atti multipla (formulata sia come accesso documentale, sia come accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, sia come accesso alle informazioni ambientali ex art. 6 del d.lgs. n. 195/2005) e dopo aver ottenuto con sentenza n. 720/2020 il riconoscimento della fondatezza della propria pretesa e conseguente condanna all’ostensione dei documenti, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo  la nota con cui parte resistente richiedeva il pagamento del corrispettivo per l’attività di estrazione dei dati espletata.

Il collegio, richiamando il regime dei costi legati al diritto di accesso così come indicati all’art 5, comma 4 d.lgs. 33 /2013 secondo cui “il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”, nonché la circolare esplicativa n. 1/2019 del Ministero della pubblica amministrazione, dichiara il ricorso fondato.

Nello specifico, infatti, il giudice amministrativo in ossequio all’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, esclude che gli oneri di “estrazione” da intendersi come attività per il reperimento dei dati, possano rientrare tra i costi per la riproduzione che il legislatore ritiene effettivamente rimborsabili. D’altronde, in materia di accesso civico la possibilità di imputare diritti di ricerca e il conseguente impiego di personale non è neppure prevista dalla disciplina di settore.

In conclusione, dunque, alla luce di un’interpretazione letterale e logico – evolutiva della norma, il collegio ritiene ragionevole escludere i costi del personale impiegato nella gestione delle pratiche di accesso civico tra quelli a carico del richiedente, disponendo l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui impone al ricorrente la corresponsione di costi diversi da quelli di mera riproduzione su supporto materiale. 



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