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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR UMBRIA, Sentenza n. 137/2021, L’esibizione di documenti determinanti per la strategia difensiva della amministrazione in sede giurisdizionale deve avvenire salvaguardando il diritto di difesa della stessa

Accesso generalizzato

 

T.A.R. Umbria, Sez. Prima, sentenza del 1 marzo 2021 n. 137:  L’esibizione di documenti determinanti per la strategia difensiva della amministrazione in sede giurisdizionale deve avvenire salvaguardando il diritto di difesa della stessa.

Est. E. Mattei, Pres. R Potenza – Marco Scaringi (avvocato Leonardo Cristoforo Fieri) contro Azienda Ospedaliera di Perugia non costituita in giudizio e Azienda Ospedaliera S. Maria (avvocato Luigi Zingarelli)

Riesame istanza di accesso civico generalizzato – contenzioso su decesso – perizie mediche – valutazioni del comitato di valutazione sinistri – carenza di motivazione da parte della compagnia assicurativa – strumentalità delle perizie alla strategia difensiva dell’amministrazione

Bilanciamento delle posizioni – ostensibilità degli atti endoprocedimentali – non ostensibilità di atti strumentali alla strategia difensiva – stralcio e omissione per la salvaguardia del diritto di difesa.

L’istanza di accesso presentata dal ricorrente aveva ad oggetto un contenzioso concernente il decesso del padre, avvenuto presso una struttura ospedaliera. Faceva valere il diritto di accesso a perizie mediche e ai verbali redatti dai comitati di valutazione sinistri nelle strutture ospedaliere, in quanto atti aventi natura affine alla documentazione medica e, non invero, rientranti nella strategia difensiva della struttura.

Per contro, l’Azienda Ospedaliera adduceva come il diniego fosse scaturito dal fatto che i documenti elaborati erano successivi alla instaurazione del contenzioso e, pertanto, costituivano atti preordinati alla elaborazione della migliore strategia difensiva della parte resistente.

Nelle more del giudizio, il Collegio ha ritenuto ammissibile la domanda di accesso con le dovute limitazioni. Muovendo dalle considerazioni di entrambe le parti in giudizio, i giudici hanno riconosciuto, da un lato, l’ostensibilità delle perizie medico-legali disposte dalla struttura sanitaria e dei verbali del Comitato di valutazione sinistri qualora questi svolgano una funzione endoprocedimentale e sono quindi correlati ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esse collegate. Dall’altro lato, tuttavia, si riconosce come le perizie de qua possano contenere valutazioni determinanti per la strategia difensiva della struttura ospedaliera e, che la giurisprudenza amministrativa sottrae, dunque, al regime ostensivo.

Nel bilanciamento di tali previsioni, i giudici ne hanno definitivamente fatto discendere che l’esibizione dei documenti richiesti dovrà “avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti – quali stralcio, omissis ecc. – atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione”. Lo stesso responsabile del procedimento deve avere cura di indicare come le parti omesse o stralciate contengano effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione, elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile. Si ché, per la mancata ostensione documentale, la amministrazione interessata deve, concretamente e specificatamente, dimostrare la strumentalità della documentazione alla strategia difensiva di un preciso, e non astratto, giudizio.



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