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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3842/2021, Sulle condizioni per l’accesso agli atti della fase esecutiva delle procedure di gara

ACCESSO E CONTRATTI PUBBLICI

Sulle condizioni per l’accesso agli atti della fase esecutiva delle procedure di gara

Cons. St., sez. III, 18 maggio 2021 n.  3842

Pres. M. Corradino, Est. P. A. A. Puliatti, Serenissima Ristorazione S.p.A. (avv.  A. Manzi) c. Sagifi S.p.A., EP s.p.a. e Innova S.p.A., (avv. A. Profili) e nei cfr. di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” (n. c.) e di So.Re.Sa. S.p.A (n. c.).

Diritto di accesso – Silenzio diniego seguito da un diniego espresso – Atto di conferma a carattere rinnovativo che riapre i termini di impugnazione

Accesso agli atti della fase esecutiva – Istanza sorretta da una generica volontà di indurre l’Amministrazione a verificare il corretto svolgimento del rapporto in essere con l’aggiudicataria – Inammissibilità

Accesso civico generalizzato agli atti della fase esecutiva -– L’interesse alla conoscenza non può essere generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza.

 

La controversia ha ad oggetto l’istanza di accesso, documentale e civico, agli atti della fase esecutiva di una procedura di gara. La richiesta era motivata nella specie con riferimento a conclamati inadempimenti che avrebbero potuto condurre alla risoluzione per inadempimento del contratto e allo scorrimento della graduatoria.

 

Il Collegio ha in primo luogo confermato, in linea con la decisione di primo grado, la ricevibilità del ricorso. La mancata tempestiva impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto che, essendo fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta e alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale

Il ricorso, pur tempestivo, avrebbe tuttavia dovuto essere dichiarato inammissibile, per la mancanza di legittimazione all’accesso in capo al richiedente e per la genericità dell’interesse palesato.

Con riferimento all’accesso documentale, e alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, appare evidente, secondo il Collegio, il carattere meramente eventuale dell’interesse correlato all’esercizio dell’accesso e della motivazione che lo sorregge, non sorretta da specifici elementi concreti e anzi formulata “al buio”. Il riferimento a conclamati inadempimenti non è perciò ritenuto idoneo a sostanziare un interesse concreto ed attuale alla conoscenza di una serie di documenti afferenti alla qualità del servizio erogato dalla aggiudicataria.

L’istanza ostensiva non può nemmeno essere accolta sulla base della disciplina dell’accesso civico generalizzato. Difatti, l’interesse sotteso a tale forma di accesso deve palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame in cui viene solo ipoteticamente prospettata l’esistenza di una difformità tra il contratto e l’esecuzione del servizio, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.



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