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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2089/2021, Il diritto di accesso del consigliere comunale non è incondizionato e deve essere bilanciato con il diritto alla privacy

ALTRI ACCESSI

Il diritto di accesso del consigliere comunale non è incondizionato e deve essere bilanciato con il diritto alla privacy.

 

Cons. St., sez. v, 11 marzo 2021 n. 2089

Pres. G. Severini, Est. F. Franconiero, Comune di Ruoti (avv. D. A. De Bonis) c. A. Faraone (avv. D. Iuliano) e nei cfr. di M. T. Fiore (avv. G. Malta).

Diritto di accesso del consigliere comunale – Limite funzionale - Strumentalità tra le informazioni richieste e la funzione di indirizzo e di controllo politico/amministrativo

Diritto di accesso del consigliere comunale – Bilanciamento con la riservatezza di soggetti terzi - Necessità

Un consigliere comunale impugnava il diniego parziale opposto dal Comune di Ruoti all’istanza di accesso di tutte le richieste, accolte e rigettate, pervenute al Comune per la concessione dei benefici (buoni spesa) previsti per la prima fase dell’emergenza Covid-19 dall’ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658/2020. In riscontro all’istanza, il Comune ostendeva i documenti richiesti con l’esclusione dei nominativi delle famiglie interessate, con la motivazione che tali dati erano da considerarsi «sensibili» ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Da ciò il ricorso del consigliere comunale.

Il TAR accoglieva il ricorso, sul rilievo che il consigliere comunale è titolare ai sensi dell’art. 43, co. 2 del TUEL di un incondizionato diritto di accesso, al quale non sono opponibili limitazioni connesse all’esigenza di assicurare il diritto alla privacy dei terzi. Il Comune appellava la decisione, lamentando, tra il resto, l’erroneità della qualificazione del diritto di accesso del consigliere comunale come “diritto incondizionato”.

Con la decisione in epigrafe, il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso per l’accesso, non essendo possibile condividere l’impostazione che qualifica quello del consigliere comunale come un diritto tiranno nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (Corte Cost. n. 85/2013).

L’ampia estensione del diritto di cui all’art. 43 del TUEL, incontra anzitutto un limite funzionale, con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale.

Inoltre, l’accesso del consigliere comunale è soggetto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango.

Il Comune, con il negare i nominativi dei soggetti richiedenti le provvidenze erogate dalla Protezione civile e, al contempo, con il fornire tutte le altre notizie relativi a tali istanze, ha realizzato un equilibrato bilanciamento tra le prerogative del consigliere comunale con le contrapposte esigenza di tutela della riservatezza della persona. Difatti, la conoscenza dei nominativi dei soggetti in condizione economica disagiata, non appare strumentale all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e si tradurrebbe, quindi, in un inutile sacrificio delle ragioni di riservatezza di questi ultimi.

A nulla rileva, in senso contrario, il fatto che ai sensi dell’art. 43, co. 2, TUEL il consigliere comunale sia tenuto al segreto sui dati e le informazioni di cui è venuto a conoscenza. Detto segreto si riferisce infatti all’uso di dati e informazioni legittimamente acquisiti, ma non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l’accesso venisse consentito.



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