ACCESSO DOCUMENTALE
TAR Lazio, sez. III, 18 giugno 2021, n. 7333, L’accesso agli atti e il servizio di informazione pubblica: limiti e modalità operative.
Pres. G. Daniele; Est. C. Cavallari - Andrea Mascetti (avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Filippo Nicolo' Boscarini) c. Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea) e Giorgio Mottola, Sigfrido Ranucci (non costituiti in giudizio).
Accesso documentale – azienda pubblica concessionaria servizio pubblico radiotelevisivo – operatività disciplina ex art 22 ss. l. 241/90 – gestori di pubblici servizi - Pretesa conoscitiva – sussistenza legittimazione attiva ex art. 22 l. 241/90 – collegamento tra interesse conoscitivo e documento richiesto – strumentalità del diritto di accesso – legittimazione pretesa sostanziale – rilevanza autonoma
Presupposti dell’accesso – accoglimento parziale del ricorso – condanna ostensione documentazione – informazione prestazioni di natura professionale resa in favore di soggetti pubblici – delimitazione ambito oggettivo.
Parte ricorrente impugnava dinanzi a codesto Tribunale il provvedimento con cui la società RAI respingeva l’istanza di accesso (documentale e civico) avente ad oggetto il materiale informativo raccolto per la trasmissione di un servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, funzionale a garantire la tutela – nelle apposite sedi – della propria reputazione che assumeva essere stata lesa.
Il collegio, investito della questione, in via preliminare richiamando il principio di diritto enunciato con la sentenza precedentemente resa (n. 2607/2021), esclude l’operatività sul piano soggettivo dell’istituto dell’accesso civico nei riguardi della RAI quale società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, ai sensi dall’art 2 bis, co. 2 lett. b) d.lgs. 33/2013, in combinato disposto con l’art. 2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016.
Viceversa, sul piano dell’accesso documentale, trattandosi di un’azienda pubblica concessionaria in via esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, è indubbia l’operatività della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990, soprattutto in forza del riferimento ex art. 23 l. 241/1990 alla locuzione “gestori di pubblici servizi”.
Il giudice amministrativo pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa conoscitiva, ritiene sussistente in capo al ricorrente la legittimazione attiva ex art. 22 l. 241/90 in ragione dell’accertato collegamento vigente tra l’interesse ostensivo e il relativo documento richiesto. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, la valutazione circa il carattere “strumentale” del diritto di accesso, avendo autonoma rilevanza, prescinde dall’analisi circa la legittimazione della pretesa sostanziale sottostante.
Alla luce di tali argomentazioni il collegio, ravvisata la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale, accoglie parzialmente il ricorso con conseguente condanna all’ostensione della documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nel servizio trasmesso. Così delimitando i documenti accessibili, a nulla rileva l’eventuale censura circa la violazione del segreto giornalistico sulle “fonti” informative fatto valere dalla società ricorrente.