Accesso documentale
TAR Campania, sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4418, l’accesso documentale in materia di cartelle cliniche: il diritto di difesa e la tutela della riservatezza dei dati sanitari.
Pres. S. Scudeler; Est. R. Vampa - OMISSIS (avv. Daniele Paolella) c. A.S.L. Napoli 2 Nord (avv. Giuseppe Alfano) e OMISSIS (non costituito in giudizio)
Istanza di accesso documentale – cartelle cliniche del coniuge – ostensione funzionale ad esercitare le pretese difensive nell’ambito del giudizio di separazione personale – conseguimento affidamento esclusivo rafforzato del minore - silenzio rigetto – ricorso – annullamento del silenzio – accertamento fondatezza pretesa conoscitiva
Infondatezza del ricorso - mancanza del rapporto di stretta necessarietà e/o indispensabilità tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa – natura generica delle pretese difensive – esigenze tutelabili anche in sede civile – contemperamento opposti interessi – protezione dei dati personali
Il TAR con la sentenza in esame si pronuncia sul tema del riconoscimento del diritto di accesso ex art. 22 e ss. l. 241/1990 avente ad oggetto le cartelle cliniche e i relativi rapporti con il diritto alla riservatezza dei dati sanitari.
Nello specifico, infatti, parte ricorrente presentava apposita istanza per l’accesso documentale alle cartelle cliniche attuali e pregresse relative alla persona del coniuge afferenti ad una asserita situazione patologica concernente l’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, così da poter esercitare le proprie facoltà difensive nel corso del giudizio di separazione personale pendente, ed ottenere il conseguente “affidamento esclusivo rafforzato” del minore.
Dinanzi al silenzio rigetto serbato dall’amministrazione, veniva proposto apposito ricorso avente ad oggetto l’annullamento del contegno tenuto, nonché l’accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva.
Il giudice amministrativo, dopo aver richiamato la natura strumentale del diritto di accesso rispetto al soddisfacimento di interessi giuridicamente rilevanti, esclude che tale potere possa risolversi in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa essendo soggetto a specifici limiti di operatività ex art 24 l. 241/90 volti a tutelate contrapposti interessi quali la riservatezza.
Il rispetto di tali limiti incontra una significativa eccezione in materia di accesso difensivo delineato all’art 24 co. 6, l.241/90 finalizzato ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa la cui rilevanza è tale da giustificare il riconoscimento del diritto di accesso anche in situazioni in cui “ordinariamente” la legge lo esclude.
La disciplina in esame, tuttavia, appare particolarmente rigorosa laddove emergano – come nel caso di specie – dati cd. sensibilissimi (salute e vita sessuale) la cui ostensione è possibile solo qualora sia strettamente indispensabile all’esercizio del diritto di difesa, relativo ad un interesse avente rango almeno equiordinato a quello vantato dal titolare dei dati (art. 24, comma 7, l. 241/90; artt. 9 regolamento 676/19; artt. 60 e 92 d.lgs. 196/03).
È proprio in relazione a tale profilo, che il giudice amministrativo ritiene il ricorso in esame infondato data la mancanza del rapporto di stretta necessarietà e/o indispensabilità tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa, quali requisiti che il legislatore espressamente richiede in materia di accesso ai dati sensibilissimi anche in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali (CdS, III, 21 dicembre 2017, n. 6011)
Nello specifico, infatti, le esigenze difensive di parte ricorrente sono prospettate in termini generici e potenziali senza indicare l’indispensabilità dell’esibizione dei documenti sanitari richiesti rispetto all’oggetto del giudizio, ben potendo tale pretesa conoscitiva essere fatta valere nell’ambito del giudizio civile.
In ragione di ciò, nell’ottica di un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, nel caso in esame la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali è assicurata senza in alcun modo ledere le prerogative difensive di parte ricorrente.