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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Par. n. 157/2021,Dati dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 detenuti dagli Istituti scolastici riferiti agli alunni

Parere su istanza di accesso civico n. 9582723 23 aprile 2021: Dati dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 detenuti dagli Istituti scolastici riferiti agli alunni – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Comitato di famiglie professionisti studenti attivi nella società civile – Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Art. 5, comma 7 del d. lgs n. 33/2013 – Sars Cov – 2 – Sistema di Sorveglianza Sanitaria.

Accesso civico generalizzato – Protezione dei dati personali – Identità dei soggetti coinvolti – Normativa statale in materia di trasparenza – Accesso civico – Dati relativi alla salute - Esclusione – Linee Guida Anac – Eccezioni assolute all’accesso civico – Covid – 19 -Art. 5 bis comma 3 d. lgs. n. 33/2013.

Regime di pubblicità – RGDP – Pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali – Dati dell’emergenza sanitaria da Covid -19 – Soggetti competenti – Rilascio dati ufficiali – Enti deputati alla sorveglianza sanitaria.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego a un’istanza di accesso civico presentata da un Comitato di famiglie, professionisti di una scuola e studenti attivi nella società civile, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. Nel caso di specie, l’istante voleva ottenere dati sotto forma di report Sars Cov -2 settimanalmente inviati dalle scuole al Sistema di Sorveglianza Sanitaria, in particolare, voleva avere accesso al numero di casi in isolamento, in quarantena, in attesa di esito positivo, negativo, classi in quarantena preventiva e classi in isolamento.

Alvuni Istituti scolastici hanno negato l’accesso civico per motivi inerenti alla protezione dei dati personali, rappresentando che l’ostensione del complesso delle informazioni richieste, anche se private dei dati direttamente identificativi dei soggetti interessati, «laddove combinati con informazioni verbali facilmente acquisibili soprattutto in realtà scolastiche contenute, consentono di risalire all’identità dei soggetti coinvolti e, quindi, al loro stato di salute».

Invero, laddove un’istanza di accesso civico abbia ad oggetto dati relativi alla salute, si rende applicabile l’esclusione dell’accesso civico” prevista dalla normativa statale in materia di trasparenza, che prevede espressamente come l’accesso civico debba essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), confermato anche dalle Linee Guida Anac con riferimento alle “eccezioni assolute all’accesso civico”. Per quel che qui rileva, occorre precisare dunque che i dati e le informazioni riferite a persone fisiche, identificate o identificabili, che hanno contratto il virus da Covid-19 rientrano sicuramente nella definizione di dati sulla salute per i quali va escluso l’accesso civico ai sensi del richiamato art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

In conclusione, secondo il Garante l’ostensione di tali dati personali, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può essere fonte di rischi specifici per i soggetti interessati, determinando possibili ripercussioni negative sul piano personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico. In tal modo, potrebbe effettivamente determinarsi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà individuali, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In definitiva, il Garante ha chiarito che con riguardo ai dati dell’emergenza sanitaria da Covid – 19, gli Istituti Scolastici non possono essere ritenuti “soggetti competenti “all’elaborazione e al rilascio di dati ufficiali, essendo invece di competenza degli enti deputati alla sorveglianza sanitaria.



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