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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Par. n. 146/2021,Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Ordine degli Avvocati

Parere su istanza di accesso civico n. 9674060 15 aprile 2021: Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Ordine degli Avvocati

 

Pubblicazione sul sito web istituzionale – Pec – Soggetti reclamanti – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Diffusione dei dati personali – Idoneo presupposto giuridico – Art. 2 – ter commi 1 e 3 Codice – art. 6 par. 1, lett. c) e) Regolamento – Soggetti pubblici – Pubblicazione Ammessa – Previsione di legge.

 

Liceità diffusione dati personali – Principi in materia di protezione dei dati personali – Libertà e segretezza della corrispondenza – Articolo 15 della Costituzione.

 

Garante – Dato personale – Informazione – Persona fisica identificata o identificabile – Soggetti reclamanti – Specifici rapporti intercorrenti tra i reclamanti – Riflessioni e valutazioni critiche.

 

Contenuto dei messaggi di posta elettronica – Forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza – Costituzione – Dignità umana e pieno sviluppo della personalità – Formazioni sociali – Illiceità del trattamento dei dati personali – Diffusione di informazioni personali – Idoneo presupposto giuridico assente.

 

Violazione della normativa a tutela dei dati personali – Violazione dei principi di liceità correttezza e trasparenza – Mancanza di presupposto giuridico per pubblicazione.

 

 

La questione posta ha ad oggetto un reclamo in ordine alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine degli Avvocati del contenuto di una pec inviata da alcuni soggetti reclamanti al Consiglio dell’Ordine.

Invero, a detta dei reclamanti, la pubblicazione della pec sul sito web istituzionale avrebbe determinato la diffusione dei dati personali degli stessi in assenza di un idoneo presupposto giuridico, ai sensi dell’art. 2 – ter commi 1 e 3 del Codice, e dell’art. 6 par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento, che ammette la pubblicazione da parte di soggetti pubblici esclusivamente nel caso in cui la diffusione sia prevista dalla legge.

 

Nel caso di specie, la liceità della diffusione dei dati personali dei reclamanti contenuti nella pec pubblicata deve essere valutata alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, considerando il complessivo quadro normativo posto a tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione secondo l’art. 15 della Costituzione.

 

Nello specifico, il Garante nel ricordare che per dato personale è da intendersi “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, ha affermato che la pec inviata dai reclamanti, pur avendo ad oggetto argomenti attinenti all’attività del Consiglio dell’Ordine, “affronta questioni riguardanti gli specifici rapporti intercorrenti tra i reclamanti e talune cariche istituzionali in seno al Consiglio e riporta riflessioni e valutazioni critiche degli autori nonché valutazioni in ordine ad atteggiamenti tenuti dal Presidente nel corso del mandato consigliare”.

A detta del Garante il contenuto dei messaggi di posta elettronica riguarda forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche in Costituzione, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali" (cfr. in part. punto 5.2 lett. b). In ragione di ciò, il Garante ha sottolineato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ordine degli avvocati per aver diffuso informazioni personali relative agli interessati, in assenza di un idoneo presupposto giuridico.

In definitiva, la pubblicazione in esame risulta quindi avvenuta in violazione della normativa a tutela dei dati personali e, specificamente: a)in violazione dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento; b) in assenza di un presupposto giuridico per la pubblicazione del contenuto della e-mail pec e dei dati personali ivi contenuti in violazione dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; c) in violazione degli artt. 12, comma 3 e 4 del Regolamento.



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