Abstract [It]: Si approfondiscono alcune questioni connesse alle ordinanze della Corte costituzionale n. 207 del 2018, n. 132 del 2020 e n. 97 del 2021, che sospendono il processo di legittimità davanti alla Corte, rinviandone la trattazione ad una nuova data, consentendo al legislatore di modificare la disciplina contestata entro tale data ma definendo gli argomenti in base ai quali la Corte accoglierà i ricorsi se il legislatore non adotterà alcuna disciplina entro il termine assegnato. I profili indagati ineriscono alla natura processuale dello strumento ed alle sue ricadute nella dimensione politica del processo legislativo.
Abstract [En]: The essay concerns functional profiles of orders of Constitutional Court no. 207 of 2018, no. 132 of 2020 and no. 97 of 2021, which suspend the process before the Court, postponing the discussion to a new date, allowing Parliament to modify the contested discipline by that date but defining the arguments on the basis of which the Court will accept the appeals if Parliament does not adopt any discipline within the assigned deadline. The profiles investigated relate to the procedural nature of the instrument used by the Court and its effects in the political dimension of the legislative process.
Parole chiave: Corte costituzionale; Parlamento; processo costituzionale; ordinanza; procedimento legislativo
Keywords: Constitutional Court; Parliament; trial before the Constitutional Court; Court order; legislative process
Sommario: 1. Prospettazione e circoscrizione del tema. 2. L’ordinanza monitoria di rinvio come strumento di collaborazione istituzionale tra Corte e Camere. 3. L’efficacia cautelare sostanziale delle ordinanze monitorie di rinvio. 4. Le ordinanze monitorie di rinvio come strumenti di partecipazione della Corte al dialogo politico. 5. Le ordinanze monitorie di rinvio nella cornice dell’art. 136, secondo comma, Cost. 6. Le disposizioni dei Regolamenti delle Camere sul seguito parlamentare delle pronunce della Corte costituzionale. Possibili formule di collaborazione informale tra le Camere e la Corte. 7. In conclusione.
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