Sul bilanciamento tra tutela dei segreti commerciali e diritto di accesso per finalità di tutela giurisdizionale.
Cort. Giut. UE (Grande Sezione), 7 settembre 2021 (C‑927/19).
Pres. Lenaerts, Rel. Šváby.
Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice da un operatore economico – Articolo 21 Direttiva (UE) 2014/24 –– Riservatezza – Tutela dei segreti commerciali – Diritto di accesso - Diritto a un ricorso effettivo – Bilanciamento.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 21 della direttiva 2014/24/UE e degli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE, fornendo preziosi indicazioni in tema di bilanciamento tra tutela delle informazioni riservate fornite da un offerente e diritto di accesso degli operatori economici partecipanti alla procedura.
La questione pregiudiziale nasce nell’ambito di una controversia tra una amministrazione aggiudicatrice lituana e un operatore economico secondo classificato alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani. Dinanzi alla Corte suprema di Lituana, l’impresa ricorrente insisteva nella richiesta di accesso agli atti di gara afferenti l’aggiudicatario ed acquisiti dal collegio giudicante in via riservata a seguito di specifica richiesta all’amministrazione aggiudicatrice. In questo quadro, la Corte suprema Lituana proponeva vari quesiti pregiudiziali sul contenuto preciso degli obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici di tutelare la riservatezza delle informazioni loro trasmesse dagli offerenti e sui rapporti tra tali obblighi e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici che hanno proposto ricorso.
La Corte di Giustizia ha in primo luogo ricordato che in base all’art. 21 della direttiva 2014/24 l’amministrazione aggiudicatrice non rivela, in linea di principio, informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. Ciò al fine di assicurare una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri e salvaguardare il rapporto di fiducia tra operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici.
Tuttavia, se l’amministrazione aggiudicatrice intende negare l’ostensione di informazioni riservate è tenuta – in forza del principio generale del diritto dell’Unione relativo ad una buona amministrazione – a motivare il diniego, anche al fine di consentire ai giudici di esercitare il controllo di legittimità di dette decisioni.
Inoltre, il principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali deve essere attuato in modo da conciliarlo con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia. A tale fine, un operatore dovrebbe disporre di informazioni sufficienti che gli consentano di verificare se l’aggiudicazione ad altro operatore sia viziata da eventuali errori o illegittimità. Da ciò consegue che l’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata dei documenti, il loro contenuto essenziale all’offerente che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta selezionata.
Gli Stati membri devono poi garantire che l’operato dell’amministrazione sia sindacabile in sede giurisdizionale.
Il diritto a un ricorso effettivo comporta, infatti, che il giudice nazionale debba verificare, tenendo pienamente conto sia della necessità di salvaguardare l’interesse pubblico attinente al mantenimento di una concorrenza leale nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sia della necessità di tutelare le informazioni realmente riservate, che l’amministrazione aggiudicatrice abbia correttamente qualificato le informazioni che ha rifiutato di comunicare come riservate. A tal fine, il giudice nazionale competente deve procedere a un esame completo di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Esso deve inoltre necessariamente poter disporre delle informazioni necessarie, ivi comprese le informazioni riservate e i segreti commerciali, per essere in grado di decidere con piena cognizione di causa.
Qualora detto giudice ritenga parimenti che le informazioni di cui trattasi abbiano natura riservata, occorre comunque ricordare che, come dichiarato dalla Corte, sebbene il principio del contraddittorio implichi, in generale, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle, in taluni casi può essere necessario non comunicare talune informazioni alle parti per salvaguardare i diritti fondamentali di un terzo o tutelare un interesse pubblico importante.
Il giudice nazionale competente deve altresì controllare l’adeguatezza della motivazione della decisione con la quale l’amministrazione aggiudicatrice ha rifiutato di divulgare le informazioni riservate al fine di consentire, da un lato, al richiedente di difendere i propri diritti e di decidere con piena cognizione di causa se occorra proporre un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione e, dall’altro, ai giudici di esercitare il controllo di legittimità di quest’ultima.
Infine, il giudice nazionale competente deve poter annullare la decisione di diniego o la decisione di rigetto del ricorso amministrativo se queste ultime sono illegittime e, se del caso, rinviare la causa all’amministrazione aggiudicatrice, oppure adottare esso stesso una nuova decisione qualora il diritto nazionale lo autorizzi in tal senso.