Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5998 del 23 agosto 2021: la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado determina l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice.
Est. S. Toschei, Pres. D. Sabatino - RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Avv. Massimo Luciani e Stefano D’Ercole) contro Diana Mondini, (Avv. Vincenzo Iacovino)
Rai – appello – accesso a documenti per progressioni di carriera – mancata comunicazione a taluni controinteressati
Ricorso notificato presso Rai – non presso residenza dei controinteressati – impossibilità di verifica di ricezione dell’atto notificato – mancata integrazione del contraddittorio – annullamento della sentenza
La RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. appellava la sentenza del Tar Lazio con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla giornalista Diana Mondini al fine di ottenere l’annullamento del diniego di accesso documentale opposto dalla società RAI. La giornalista aveva presentato istanza di accesso per taluni documenti relativi alle procedure di progressioni di carriera e nomine che, a detta della stessa, avevano leso i suoi diritti. L’istanza di accesso, presentata ai sensi della l. n. 241/1990 e del D.lgs. n.33/2013, aveva ad oggetto: i curricula e i criteri obiettivi di valutazione; i documenti contenenti le ragioni delle valutazioni e i riferimenti, normativi e contrattuali, della scelta dei colleghi da destinare alle promozioni, alle nomine e agli incarichi anche ad personam ovvero del giudizio di adeguatezza dei prescelti. Tale istanza veniva rigettata dalla RAI sostenendo, da un lato, l’inesistenza dei documenti richiesti dal momento che la normativa a riguardo non prescrive procedure particolari e, dall’altro lato, la sottrazione della materia all’applicazione del regime di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990. Il Tar Lazio accoglieva il ricorso, pertanto la Rai procedeva ad appellare la sentenza adducendo come il ricorso, in primo grado, non fosse stato comunicato ad alcuni giornalisti, rimanendo perciò, contumaci in primo grado.
Il collegio ha evidenziato come il ricorso in primo grado fosse stato effettivamente notificato ai controinteressati di cui si contesta la notificazione ma non direttamente ai suddetti, presso la loro residenza, bensì presso la RAI e che, invero, non vi era traccia che questi avessero effettivamente ricevuto l’atto notificato.
Riprendendo consolidata giurisprudenza, il Collegio ha considerato che devono essere considerati controinteressati in senso tecnico tutti coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti, sicché il ricorso deve essere notificato a tutti i controinteressati e la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado determina l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice. Tale principio è tanto più applicabile nel caso in cui la notifica del ricorso di primo grado sia avvenuta irregolarmente perché effettuata presso l’ente datore di lavoro piuttosto che alla residenza del controinteressato, senza assicurarsi o che sia comunque dimostrato (come nel caso di specie) che il destinatario abbia ricevuto il plico.
L’eccezione sollevata preliminarmente dalla RAI è stata quindi accolta, escludendosi che sussista con riferimento ad essa la contestata (dagli appellati) inammissibilità di proposizione per la prima volta in sede di appello.