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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6115/2021, Non sono ostensibili gli atti amministrativi che illustrano le coordinate in fatto e in diritto di una strategia defensionale

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6115 del 30 agosto 2021: non sono ostensibili gli atti amministrativi che illustrano le coordinate in fatto e in diritto di una strategia defensionale

 

Istanza di accesso civico – Ministero degli affari esteri – Avvocatura dello Stato – stato tedesco – deportati e sopravvissuti – segreto professionale – pregiudizio rapporti internazionali

 

Segreto professionale – atti amministrativi – atti defensionali – non ostensibili – emersione di coordinate in fatto e in diritto

 

Il ricorrente vedeva rigettarsi l’istanza di accesso civico presentata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale chiedeva: 1) atto di provenienza governativa (Ministero degli esteri) che ha disposto l’attivazione dell’Avvocatura dello Stato nei processi civili – di cognizione e/o di esecuzione – in cui siano parte da un lato lo Stato tedesco e dall’altro i sopravvissuti a stragi o deportazioni, o i loro familiari, o enti nazionali o esteri, per i risarcimento da tali crimini;
2) eventuali altri atti di provenienza governativa che abbiano ribadito, puntualizzato, chiarito o modificato l’atto di cui al punto 1)”.

 Il ricorrente aveva presentato, già in precedenza, istanza di accesso ai medesimi atti alla Avvocatura dello Stato che, però, anche in tale circostanza, era stata rigettata. Il diniego veniva impugnato dinanzi al Tar competente che, in punto di diritto, aveva suggerito al ricorrente di richiedere gli atti alla amministrazione interessata dal momento che l’Avvocatura aveva opposto il proprio segreto professionale. Così l’istanza veniva presentata, come suggerito, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che veniva rigettata opponendovi un possibile pregiudizio nei rapporti diplomatici fra Germania e Italia ex art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013 e, altresì, opponendo il c.d. “privilegio legale” sulla corrispondenza,  sui pareri e sugli atti defensionali richiamando il d.P.C.M. n. 200/1996.

Per tal via, si ricorreva presso il Tar competente che però, respingeva il ricorso, arrivando al giudizio di appello ad oggetto all’interno del quale l’interessato dichiara di voler “sapere soltanto da chi è provenuto l’ordine, e da quali ragioni lo stesso è sorretto” e, dunque, di non voler accedere ad alcun atto defensionale o comunque attinente al rapporto cliente-difensore, intercorrente fra il Ministero e l’Avvocatura dello Stato. Allo stesso modo, tra i motivi di appello il ricorrente evidenzia come il d.P.C.M. n. 200 del 1996 è una fonte secondaria cosicché “i casi di esclusione ivi previsti non possono essere annoverati tra i “divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge”,

 

I giudici di seconde cure hanno ritenuto l’appello infondato.

Nello specifico la decisione assunta dai giudici di primo grado muove dalla disamina del d.P.C.M. n. 200/1996 che, all’art.2, esplica ed attua la disciplina sul segreto professionale che, peraltro, è già previsto dall’ordinamento e che vi sottopone tutti i soggetti dell’ordinamento che svolgono professionalmente una determinata attività che implica la conoscenza di segreti relativi al proprio cliente. In altri termini il d.P.C.M. in questione annovera tra gli atti non soggetti all’ostensione anche gli atti defensionali. Il collegio, sennonché, annovera in tale categoria anche gli atti amministrativi, come quelli della controversia in questione, con i quali si illustrano le coordinate in fatto e in diritto, che orienteranno gli avvocati e i procuratori dello Stato nella redazione degli atti defensionali. Ne consegue, dunque, secondo la ricostruzione del Collegio che non v’è alcun “atto di provenienza governativa (Ministero degli esteri) che ha disposto l’attivazione dell’Avvocatura dello Stato”, men che meno a contenuto “politico”, bensì soltanto atti, chiaramente amministrativi.

In definitiva, non è stata condivisa la deduzione di parte appellante, allorché afferma che si sarebbe verificata una sorta di abrogazione tacita della disciplina del d.P.C.M. n. 200/1996, con l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. Il divieto di ostensione discende, infatti, dalla normativa sul segreto professionale e sul divieto di divulgazione dei segreti appresi nell’esercizio della professione, la quale va necessariamente coordinata con le norme in materia di accesso civico generalizzato. Queste ultime, proprio in questa prospettiva, prevedono una serie di limitazioni, tra le quali vi sono quelle previste dall’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, che fa riferimento agli “altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge”. Tale ultima disposizione costituisce, in definitiva, un limite “assoluto” all’ostensione dei documenti amministrativi o alla propalazione delle informazioni e dei dati in possesso della P.a.



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