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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2170/2021, La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, già individuato nella istanza di accesso, rende inammissibile lo stesso

Tar Catania, sez. I, sentenza n. 2170 del 2 luglio 2021: la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, già individuato nella istanza di accesso, rende inammissibile lo stesso.

Est. G.A. Sidoti, Pres.  P.M. Savasta - OMISSIS (Avv. Rosa Emanuela Lo Faro) contro Ministero dell'Interno- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avvocatura dello Stato)

Diniego – vigili del fuoco – istanza di accesso civico – dichiarazione giudiziale di interdizione legale

Inammissibilità ricorso – mancata notificazione ad almeno un controinteressato – individuato nella istanza di accesso

La ricorrente presentava ricorso per ottenere una pronuncia che riconoscesse illegittimo il diniego prestato dai vigili del fuoco alla sua istanza di accesso civico. Nello specifico dei fatti, la ricorrente aveva chiesto di poter accedere alla documentazione relativa all’intervento di soccorso operato dai Vigili del fuoco presso l’abitazione della sorella. Tale documentazione si rendeva necessaria al fine della dichiarazione giudiziale dell’interdizione legale della sorella, che, a dire della ricorrente, necessiterebbe di tutela.

 

Il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato, individuato nella stessa istanza di accesso nella persona cui si riferisce la documentazione richiesta.

Come sancito dall’art. 116, comma 1, cod. proc. amm.,"Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché́ per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formulazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione ed ad almeno uno dei controinteressati.".

Come riconosciuto da giurisprudenza consolidata ai fini della qualifica di controinteressato rispetto al diritto all'accesso ai documenti non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, altresì, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento.

Nel caso in esame, difatti, della posizione soggettiva sarebbe titolare un determinato soggetto nominativamente indicato dallo stesso ricorrente e ai quali, pertiene  il documento di cui si chiede l’accesso. Ne consegue, quindi, l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 41 cod. proc.amm. ad almeno uno dei controinteressati, pena l’inammissibilità del ricorso. 



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