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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SICILIA, Sentenza n. 2325/2021, L'applicazione della disciplina sull’accesso civico sui singoli atti amministrativi

Tar Catania, sez. IV, sentenza n. 2325 del 15 luglio 2021: l’applicazione della disciplina sull’accesso civico sui singoli atti amministrativi 

Est. F. Bruno, Pres. F. Cabrini - Commerciale Sicula S.r.l. (Avv. Vincenzo Vinciprova) contro Comune di Itala, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio. 

Istanza di accesso – documentale – generalizzato - affidamento ed esecuzione del servizio di locazione e pulizia – silenzio rigetto

Accesso civico – informazioni ambientali - rifiuti – non ostensibilità – certificazioni – corrispondenza – preventivi e offerte

La società Commerciale Sicula srl presentava istanza di accesso al Comune di Italia attraverso la quale richiedeva copia dei documenti relativi agli affidamenti e all’esecuzione del servizio di locazione e pulizia spurgo di “un bagno chimico per il Cantiere regionale del lavoro per la riqualificazione di un’area comunale” affidato alla società Milae Servizi di La Rosa Ferdinando Aurelio&C. s.n.c.

L’istanza, presentata indistintamente ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, dell’art. 3 D. Lgs. 195/2005, e quale istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 33/2013 , aveva ad oggetto: 1) le lettere d’invito inoltrate agli operatori economici; 2) il preventivo/offerta presentato/a dalla società Milae Servizi per l’affidamento di cui in oggetto, insieme all’intera documentazione prodotta dall’impresa a corredo degli stessi e la eventuale corrispondenza successiva intercorsa tra la stessa impresa e la stazione appaltante; 3) la certificazione e la documentazione acquisite dalla stazione appaltante, onde verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo alla ditta affidataria; 4) il contratto eventualmente stipulato (anche nella forma della corrispondenza commerciale); 5) i documenti comprovanti la consegna e l’inizio del servizio; 6) i formulari di identificazione dei rifiuti (la prima e la quarta copia) che, a norma dell’art. 193 D. Lgs. 152/2006 e del D.M. Ambiente 145/1998, sono stati emessi, dalla società Milae Servizi ad ogni intervento di pulizia- spurgo effettuato per la raccolta dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili; 7) la fattura presentata dalla ditta affidataria per il servizio (con eventuale oscuramento dei dati riservati non ostensibili); 8) la determina di liquidazione; 9) il mandato di pagamento (con eventuale oscuramento dei dati riservati non ostensibili). Dall’inerzia dell’amministrazione si formava silenzio rigetto sulla base del quale l’istante presentava ricorso e chiedeva: l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso; l’accertamento del diritto della società all’ostensione degli atti richiesti; la condanna del Comune intimato a consentire l’accesso.

I giudici di prima istanza, cumulando le istanze di accesso procedimentale e di accesso civico, hanno  analizzato le singole categorie di atti oggetto di istanza.

L’istanza in relazione alle “informazioni ambientali”, ovvero “i formulari di identificazione dei rifiuti”, è stata  accolta in accordo con l’art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, che riconosce l’accesso all’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta.

Le lettere d’invito trasmesse agli operatori economici, il contratto stipulato con l’aggiudicatario quale “resoconto di gestione finanziaria”, il provvedimento di liquidazione e i documenti attestanti la consegna e l’inizio del servizio in quanto soggetti a pubblicazione sul sito del committente, sottostanno alla disciplina sull’accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013.

Al contrario, infine, le certificazioni acquisite dalla stazione appaltante e la corrispondenza tra l’impresa e la stazione appaltante non sono state considerate ostensibili  dal momento che la genericità della istanza farebbe assumere carattere esplorativo alla stessa. Ugualmente, non sono stati considerati ostensibili “i preventivi e le offerte della società appaltante” in virtù della assenza di uno specifico interesse manifesto e, altresì, per la estraneità dei documenti rispetto alla posizione della società istante.



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