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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 9154/2021, La disciplina sull’accesso civico consente di accedere ad atti per i quali non vi è obbligo di pubblicazione purché si adoperi un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti

Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 9154 del 2 agosto 2021: la disciplina sull’accesso civico consente di accedere ad atti per i quali non vi è obbligo di pubblicazione purché si adoperi un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti

Est. M. Perrelli, Pres. F. Riccio - OMISSIS (Avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano) contro Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato)

Associazione ambientalista – istanza di accesso civico generalizzato – esibizione accordo – piano di investimenti ambientali e industriali – interesse generale della collettività

Accesso civico generalizzato – estrinsecazione di cittadinanza attiva – esibizione – bilanciamento interessi coinvolti – accordo – incide sulla comunità di riferimento - lesione interesse generale

Nella controversia in questione ricorrente è una associazione ambientalistica la quale, per la tutela della salute di utenti e consumatori, presentava istanza di accesso civico generalizzato, ex art. 5 d. Lgs. n. 33/2013, con cui chiedeva l’esibizione dell’accordo sottoscritto da due società al cui interno è previsto “un articolato piano di investimenti ambientali e industriali”, nonché l’avvio del processo di “decarbonizzazione” dello stabilimento, con l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto controllante di una delle due società sottoscriventi, negava l’esibizione dell’accordo poiché, a suo dire, non rientrante tra i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Il ricorrente, invero, non solo fondava la sua istanza di accesso alla presenza di “interesse generale della collettività”, ma, ulteriormente, sosteneva che il rigetto era illegittimo nella misura in cui faceva leva sulla esistenza di una clausola di riservatezza sottoscritta inter-partes. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi non potrebbe essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale, senza peraltro motivare, in modo puntuale, l’effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi tutelati dall’art. 5 bis del d. Lgs. n. 33/2013.

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato.

Riprendendo consolidato orientamento i giudici rammentano come l’istituto dell’accesso civico generalizzato costituisce un’estrinsecazione di libertà e del bisogno di cittadinanza attiva e conseguentemente i limiti all’esplicazione di tale libertà sono individuati dal legislatore e sono di stretta interpretazione. Ne consegue, dunque, che il d.lgs. n. 33/2013 consente di accedere ad atti e documenti anche ulteriori rispetto a quelli per i quali vi è un obbligo di pubblicazione. In tal senso è necessario, tuttavia, operare un adeguato bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti che potrebbero essere pregiudicati dall’ostensione.

Nella fattispecie in esame, l’accordo di cui si chiede l’esibizione può, concretamente, incidere sulla comunità di riferimento e, dunque, ledere un interesse generale, poiché esso ha ad oggetto proprio la produzione di tonnellate annue di acciaio.

Allo stesso modo si rammenta come la clausola di riservatezza sottoscritta dai soggetti contraenti non può in alcun modo incidere sulla normativa nazionale in materia di accesso e a integrare un limite ulteriore all’ostensione, oltre a quelli previsti rispettivamente dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 33/2013.

In definitiva, non ravvisandosi un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, l’istanza andava accolta e, dunque, il documento esibito.



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