Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza n. 8951 del 26 luglio 2021: l’accesso civico generalizzato è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini e può tradursi nel diritto ad un'ampia diffusione di dati
Est. P. Patatini, Pres. L. De Gennaro - Associazione “Energia Libera” (Avv. Tommaso Matteo Ferrario e Michela Eugenia Vasari) contro CSEA - Cassa Servizi Energetici e Ambientali - ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico (Avvocatura generale dello Stato)
Imprese energetiche – erogazione importi da impresa distributrice del settore – lesione del principio di concorrenza – istanza di accesso civico – diniego parziale
Ricorso parzialmente fondato – accesso civico generalizzato – controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – controllo diffuso dei cittadini – diffusione dei dati
L’istanza di accesso a taluni documenti presentata da una associazione rappresentativa di alcune imprese operanti nel settore energetico veniva parzialmente denegata. Nello specifico, l’associazione veniva a conoscenza dell’erogazione di ingenti importi in favore di E-distribuzione s.p.a. – impresa distributrice del settore elettrico – mediante il meccanismo di reintegrazione, procedura che, secondo la stessa parte, era “apparsa come gravemente lesiva del corretto dispiegarsi della concorrenza tra le imprese di vendita dell’energia elettrica, utenti della rete di distribuzione, tra cui l’Associazione annovera diverse associate; oltreché dei generali principi di trasparenza, libero sviluppo del mercato e di non distorsione della concorrenza che l’Associazione, per Statuto, persegue”.
Nella vicenda in questione, ad avviso dell’associazione, non solo non risulterebbe chiara la natura degli importi riconosciuti dalla CSEA a E- distribuzione, né quali crediti della società distributrice siano confluiti nell’accordo transattivo con Green Network e quali siano stati invece recuperati tramite il meccanismo di reintegro, ma non risulterebbe alcuna indicazione circa l’intervenuta risoluzione del contratto di trasporto.
Tuttavia, alla richiesta dell’associazione di poter accedere alla documentazione attraverso cui venire a conoscenza di tali informazioni l’associazione interessata comunicava che l’istanza di accesso era accolta trasmettendo unicamente un estratto del verbale relativo alla seduta del Comitato di Gestione del 24 settembre 2020 e ribadendo il collegamento ipertestuale già indicato per la consultazione dei dati aggregati.
Pertanto, l’associazione adiva gli organi di giustizia amministrativa per l’annullamento del diniego parziale reso dalla stessa CSEA e, altresì, per la declaratoria del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta.
I giudici di primo grado riconoscono il ricorso parzialmente fondato.
L’istanza di accesso agli atti è stata presentata dalla ricorrente sia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013. Tale concorso di domande è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza perché “nulla infatti, nell'ordinamento, preclude il cumulo anche contestuale di differenti istanze di accesso” (cfr., ex multis, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10 del 2020).
Se da un lato la richiesta formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990 non può essere accolta in quanto presentata con finalità meramente esplorativa poiché volta a “verificare la regolarità della procedura attuata da CSEA e quindi a verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla delibera per accedere al meccanismo di reintegro, in particolare l’intervenuta risoluzione del contratto” per altro lato, invero, va riconosciuto il diritto di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013.
Del resto, la stessa disciplina sull’accesso civico generalizzato non solo favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico ma, altresì, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013. In altri termini l’accesso civico generalizzato è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo.
Il ricorso va quindi accolto in parte, nei termini sopra detti, e va conseguentemente ordinato a CSEA di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione sopra detta.