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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 8419/2021, La tutela del diritto alla salute tra l'accesso civico generalizzato e l’oscuramento dei dati

TAR Lazio, sez. III Quater, 14 luglio 2021, n. 8419 -  La tutela del diritto alla salute tra l’accesso civico generalizzato e l’oscuramento dei dati. 

Pres. R. Savoia; Est. F. Ferrazzoli; Comitato per il Diritto alla Cura Tempestiva Domiciliare nell'epidemia Covid 19 (avv. Luca Rubinacci) c. Eli Lilly Italia S.p.A. (non costituita in giudizio) e Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco (Avvocatura Generale dello Stato)

Istanza di accesso civico generalizzato -  Interessi economici e commerciali – riservatezza – genericità del diniego – oscuramento dei dati sensibili - Istanza concernente la rendicontazione delle attività – infromazioni inesistenti – ricorso respinto.

Parte ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso civico ex art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013 concernente le informazioni,  i documenti e la rendicontazione di tutte le attività poste in essere dall’Aifa finalizzate alla fruibilità della terapia a base di anticorpi coloniali, dinanzi al diniego serbato dall’Azienda, ha presentato ricorso.

Il giudice amministrativo investito della questione in esame, delineata la disciplina dell’istituto dell’accesso civico così come modificata dal d.lgs. 97/2016, ha ritenuto fondata la pretesa ostensiva ravvisandone i presupposti legislativi.

Nel caso di specie, l’esigenza di tutelare gli interessi economici soprattutto in riferimento al segreto commerciale della società farmaceutica che l’Azienda resistente ha posto a fondamento del proprio diniego, non è risultata meritevole di accoglimento. Secondo il Collegio, infatti, si tratta di un rilievo meramente assertivo che, come tale, non indica i motivi per cui sarebbe precluso accogliere l’istanza procedendo all’eventuale oscuramento delle informazioni da riservare (know how). 

Il TAR, richiamando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria 10/2020, ha considerato,  in sede di bilanciamento degli interessi coinvolti, prevalente  quello dell’accessibilità totale atteso che parte ricorrente persegue come finalità la tutela della salute di tutti i cittadini, ben potendo l’interesse economico e commerciale della controparte essere adeguamento tutelato mediante lo strumento dell’oscuramento dei dati.

Viceversa, il Collegio rispetto all’istanza concernente la rendicontazione di tutte le attività poste in essere dall’Aifa, ha ritenuto opportuno respingere la pretesa ostensiva trattandosi di informazioni non ancora esistenti che, come tali, riferite a un’attività dell’amministrazione da porre in essere ex novo. 



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