TAR Sicilia sez. I, 1 luglio 2021, n. 2132 - L’ambito di operatività dell’accesso civico: atti di gestione del personale e società in house
Pres. C. Ferlisi; Est. A. Lento – OMISSIS (avv.ti Alberto Marolda e Monica Mattaliano) c. S.E.U.S. s.c.p.a. (Sicilia emergenza urgenza sanitaria) (avv. Giovanni Immordino)
Accesso civico – atti di gestione del personale - inammissibilità del ricorso – interesse individuale sotteso alla pretesa ostensiva – contrasto istituto dell’accesso civico – interesse della collettività
Accesso ordinario ex artt. 22 e ss. l. 241/90 – società in house – principi Adunanza Plenaria 16/2016 – esclusione diritto di accesso – attività di mera gestione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato – riparto di giurisdizione - giurisdizione del giudice ordinario – esecuzione del contratto societario – natura privatistica degli atti
La sentenza in esame si pronuncia sul ricorso presentato da parte ricorrente, in veste di rappresentante legale della Confintesa Sanità Palermo quale sindacato firmatario del CCNL, avverso il silenzio serbato dalla S.E.U.S s.p.a. avente ad oggetto l’istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013 relativa ad atti in materia di gestione del personale.
Il TAR, investito della questione, ha ritenuto il ricorso in esame inammissibile in ragione della pretesa ostensiva fatta valere che mira a perseguire interessi riferibili ai singoli individui ponendosi, dunque, in contrasto con la finalità propria dell’istituto dell’accesso civico preordinato alla tutela di interessi della collettività generale.
Il ricorso è stato considerato inammissibile anche alla luce della disciplina in tema di accesso ordinario ex artt. 22 e ss. l. 241/1990. Nello specifico, infatti, premesso che parte ricorrente assume la natura giuridica di società in house, alla luce dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria 16/2016, è stata esclusa la configurabilità del diritto di accesso in relazione ad atti concernenti l’attività di mera gestione di rapporti di pubblico impiego privatizzato che, come tale, non ha natura “d’interesse pubblico”.
Dunque, relativamente al regime giuridico degli atti delle società in house, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente esclusione dell’istituto dell’accesso ogni qual volta vengono in rilievo atti concernenti l’esecuzione del contratto societario (come il reclutamento del personale) stante la natura privata degli stessi.