Consiglio di Stato, Sentenza n. 7173/2021 - Il giudice deve disporre di tutte le informazioni necessarie, anche riservate o segrete, al fine di decidere con piena cognizione di causa.
Consiglio di Stato, sez. terza, 26 ottobre 2021, n. 7173
Pres. F. Frattini, Est. E. Fedullo, Lavanderia industriale Cipelli in proprio e quale mandante di R.T.I con Servizi Italia s.p.a e Ata Imbottiti s.r.l (avv. G. Pafundi e C. G. Sallerno) c. Fondazione I.R.C.C.S. (avv.to A. Mascetti) e nei cfr. di Adapta s.p.a (avv.to F. Scacchi).
Sussistenza di segreti tecnici o commerciali – Valutazione in concreto dei motivi posti a difesa del segreto – Necessità – Decisione del giudice con cognizione di causa – Informazioni riservate – Corte di Giustizia – Istruttoria completa.
Un R.T.I., secondo classificato, impugnava dinnanzi al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lombardia che aveva respinto il ricorso contro una fondazione ai fini dell’annullamento di una deliberazione mediante la quale veniva disposta l’aggiudicazione di un appalto in favore della controinteressata.
Per quel che qui rileva, con riguardo alla questione relativa ai segreti tecnici commerciali non divulgabili, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, giusta motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, il Consiglio di Stato ha in primo luogo richiamato l’orientamento della Corte di Giustizia che riconosceva all’organismo competente a conoscere dei ricorsi la libertà nel disporre di tutte le informazioni necessarie in modo tale da essere completamente in grado di decidere con “piena cognizione di causa ivi comprese le informazioni riservate e i segreti tecnici commerciali” (Corte di Giustizia C-450/06).
In ragione di ciò, il Collegio ha ordinato il deposito in giudizio dell’offerta tecnica affinchè venisse posta a disposizione del giudice anche nella parte relativa ad informazioni qualificate dall’offerente come “segreti tecnici commerciali” purchè in alcuni punti debitamente oscurata.
Dall’analisi della presente ordinanza è emerso che il potere del giudice è orientato a garantire la completezza istruttoria del giudizio di merito con particolare riguardo all’acquisizione di tutto il compendio probatorio necessario.
Invero, il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione sia obbligata a depositare gli atti richiesti e il giudice, come riconosciuto da un orientamento della Corte di Giustizia, ha il potere di acquisire d’ufficio tutti gli atti ritenuti indispensabili al fine di decidere.
In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo, nel caso di specie, ha riguardato tutti gli elementi utili al suo giudizio intrinseci ed estrinseci alle informazioni riservate.