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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9672790 13 maggio 2021: Progressioni economiche orizzontali – Approvazione graduatorie e attribuzioni – RPTC - Comune di Lanciano

Par. n. 199/2021, Progressioni economiche orizzontali – Approvazione graduatorie e attribuzioni – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lanciano

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lanciano– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Progressioni Economiche Orizzontali- Linee Guida Anac- Riservatezza.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su diversi provvedimenti di diniego di più istanze di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lanciano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, il soggetto richiedente l’accesso civico presentava richieste di riesame al RPCT del Comune di Lanciano sui provvedimenti di accoglimento parziale di quattro istanze di accesso civico generalizzato lamentando l’oscuramento dei dati, chiedendo di ricevere non tanto i dati identificativi dei dipendenti, ma almeno la comunicazione dei punteggi contenuti nelle delibere in quanto “l’estensione dell’oscuramento ai punteggi non risultava accettabile dato che la semplice indicazione dei dati numerici accompagnata dall’oscuramento dei nominativi a cui gli stessi sono riferiti non ne consente la riconducibilità ad alcuno dei dipendenti del servizio”.

 

Nel caso di specie, il Garante ricorda che sull’ostensibilità, tramite l’istituto dell’accesso civico, di graduatorie dei dipendenti relative a progressioni economiche orizzontali, anche con dettaglio dei punteggi attribuiti, questa Autorità si è già espressa in diverse occasioni in ordine all’esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali dei dipendenti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013.

Invero, ha sottolineato che in tali casi, anche considerando il particolare regime di pubblicità prima ricordato dei dati e delle informazioni ricevute tramite l’istituto dell’accesso civico, un eventuale accesso civico ai dati richiesti, poiché riferiti ai singoli dipendenti, potrebbe «esporre gli interessati a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro» e «creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni», arrecando ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

 

In conclusione il Garante, ha ritenuto che ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità in materia di accesso civico – il Comune di Lanciano abbia accordato l’accesso civico parziale in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali – ossia fornendo la documentazione richiesta oscurando i dati e le informazioni personali, idonei a identificare i soggetti interessati anche indirettamente –, ma che contemporaneamente sia anche rispettosa dell’esigenza conoscitiva alla base dell’accesso civico in maniera da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Infatti, il riconoscimento di un eventuale accesso civico anche ai punteggi dei singoli dipendenti, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, determinerebbe un danno ai dipendenti comunali interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.



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