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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9681122 10 giugno 2021: Accesso a verbali – RPTC – Provincia di Monza e Brianza

Par. n. 237/2021, Dati dei partecipanti a un concorso – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Monza e della Brianza

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Monza e della Brianza – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 –Tipologia e natura delle informazioni – Dati personali - Riservatezza.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico il Vicesegretario generale Vicario del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della provincia di Monza e della Brianza chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 2013.

L’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico, rilevando il riferimento a dati non soggetti alle ipotesi previste dall’accesso civico generalizzato ex d. lgs 33/2013 e, pertanto, per la natura dei dati personali coinvolti e del regime di pubblicità delle informazioni, non [era] possibile accogliere l’istanza.

Invero, il richiedente l’accesso civico ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT della Provincia (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

 

Nel caso di specie, il Garante ha evidenziato che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’amministrazione non consente di comprendere – a causa della sua eccessiva sinteticità sul punto – le effettive ragioni per le quali l’ostensione dei dati personali dei soggetti partecipanti al concorso richiesti debba essere rifiutato o possa determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 che possa giustificare il rigetto dell’istanza.

Di conseguenza, richiamando le Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico il Garante ha sottolineato l’esigenza di una congrua e completa, motivazione idonea a definire progressivamente le linee di condotta ragionevoli e legittime.

In conclusione, il Garante ha invitato l’amministrazione a riesaminare il provvedimento fornendo al soggetto istante una “congrua e completa motivazione” circa l’esistenza dei limiti di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di eventualmente accedere ai dati richiesti utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 nel caso in cui dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 



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