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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9681945 10 giugno 2021: Dati dei partecipanti a un concorso – RPTC – ASL Salerno

Par. n. 238/2021, Dati dei partecipanti a un concorso – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Azienda Sanitaria Locale di Salerno

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Controinteressati - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Sanitaria di Salerno – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 –Dati personali - Riservatezza.

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 2013.

Nel caso di specie, il soggetto istante non ha compreso le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti avrebbe causato un pregiudizio concreto alla protezione degli interessi contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013).

Inoltre, l’amministrazione nel momento dell’individuazione di soggetti che possono subire un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, dunque, controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, per quel che qui rileva, contrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, non risulta che i possibili soggetti controinteressati siano stati coinvolti nel procedimento relativo all’accesso civico, impedendogli di presentare un’eventuale opposizione motivata (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

In conclusione, il Garante ha invitato l’ASL a fornire al soggetto istante nel provvedimento di riscontro all’istanza di accesso civico ai documenti richiesti una “congrua e completa motivazione” circa l’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 alla luce della normativa vigente, delle indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico e dei precedenti pareri del Garante in materia pubblicati sul sito web istituzionale.

 

 



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