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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico – 15 ottobre 2021 9721245 n. 365 del 15 ottobre 2021

 

Agenzia delle Entrate – Accesso civico – dichiarazioni reddituali – incarico Provinciale – Garante – RPCT.

 

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva inoltrato una richiesta di accesso civico generalizzato relativa all’ostensione della copia integrale di alcune dichiarazioni reddituali e patrimoniali riferite a quattro anni presentate da un soggetto al tempo titolare di un incarico provinciale.

 

Nella richiesta di parere al Garante il RPCT dell’Agenzia delle entrate ha evidenziato di non essere «in possesso delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali prodotte dal soggetto controinteressato allora assessore alla Provincia per gli anni dal 2007 al 2010 previste dalla Legge n. 441/1982, ma di detenere invece le sole dichiarazioni reddituali presentate dal medesimo soggetto all’amministrazione finanziaria.

 

Nel provvedimento di diniego dell’accesso civico l’amministrazione ha rappresentato che l’accesso civico non poteva essere accolto, in quanto «i dati e i documenti trasmessi a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7» (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), per cui alla luce di tale regime di pubblicità, l’ostensione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può determinare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per l’amministrazione la richiesta, per come formulata, era diretta non ad esercitare un legittimo controllo sulla regolarità dell’operato dell’Amministrazione, bensì sottendeva ad un interesse conoscitivo di natura esclusivamente privatistica all’acquisizione di specifica documentazione inerente ad un soggetto terzo.

In definitiva, alla documentazione allegata dall’Agenzia delle entrate risulta che, effettivamente, il soggetto istante desidera ottenere la documentazione richiesta per un interesse meramente privato.

Inoltre, in generale e come indicato dal Garante, le dichiarazioni dei redditi oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa statale in materia di trasparenza non possono comunque essere pubblicate nella loro forma integrale, ma, caso per caso, vanno oscurati determinati dati e informazioni personali a cura dell´interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto.

 

In conclusione, rimane impregiudicata ogni valutazione dell’Agenzia delle entrate in ordine alla verifica, nel caso in esame, dell’esistenza di un interesse qualificato dell’istante e dei presupposti per l’esercizio del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990, laddove venga dimostrato il possesso di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».



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