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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico – 15 ottobre 2021 9721510 n. 383 del 28 ottobre 2021

Istituto Nazionale di astrofisica – Accesso civico – Richiesta di riesame– Garante – RPCT – Recupero di un credito.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

 

 

Nello specifico, è stata inoltrata un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto copia di ogni provvedimento concernente l’attività esecutiva posta in essere dall’INAF, ai sensi dell’art. 214 del codice di giustizia contabile, per il recupero di un credito.

 

Invero, il richiedente l’accesso civico ha, quindi, presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’amministrazione al RPCT dell’INAF, ritenendo l’atto non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

 

Nel caso in esame, la richiesta di accesso civico generalizzato inoltrata all’INAF riguarda l’ostensione degli atti della p.a. adottati per il recupero del credito da parte dell’amministrazione discendente da una sentenza della Corte dei conti di condanna per danno erariale nei confronti del soggetto identificato in atti, come previsto dall’art. 214 del Codice di giustizia contabile.

 

In ragione di ciò, occorre rilevare che l’amministrazione ha negato l’accesso civico limitandosi a richiamare generici riferimenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Tale condotta non appare conforme alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico laddove è, invece, indicato che nella risposta alle istanze di accesso civico «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione.

 

Tuttavia, in tal contesto, l’ulteriore e generale ostensione dei dati e delle informazioni personali contenuti nei documenti richiesti inerenti alle concrete modalità di recupero delle somme nei confronti del soggetto debitore – unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – può effettivamente determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

 

In conclusione, il Garante ha ritenuto che non è possibile accordare neanche un accesso civico oscurando il nominativo del soggetto controinteressato, in quanto – considerando la pubblicazione della sentenza della Corte dei conti citata e gli ulteriori dati di contesto contenuti nei documenti richiesti – il soggetto controinteressato risulta in ogni caso identificabile.

 



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