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NUMERO 29 - 29/12/2021

 Dopo il referendum costituzionale del 2016 Sindaco metropolitano e Presidente della Provincia pari (non) sono? A prima lettura della sent. n. 240/2021 della Corte costituzionale

Con una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore, accompagnata da un lungo monito al medesimo, la Corte costituzionale è tornata a giudicare di una questione di legittimità costituzionale riguardante l’ordinamento degli enti di area vasta. In questo caso, la questione verteva su uno soltanto dei molti aspetti controversi della legge n. 56/2014 (cd. Delrio) e della corrispondente legge della Regione Siciliana n. 15/2015, così come da ultimo modificata dalla l.r. n. 23/2018, ossia quello della coincidenza ex lege tra Sindaco del Comune capoluogo e Sindaco metropolitano. Secondo i ricorrenti nel giudizio principale, tale automatismo era idoneo a ledere l’eguaglianza del voto di cui all’art. 48, co. 2 Cost. dei cittadini elettori residenti in Comuni della Città metropolitana diversi dal capoluogo, non potendo essi, a differenza degli elettori di quest’ultimo, esprimere alcuna preferenza, neanche nelle forme mediate dell’elezione di secondo grado (a); inoltre, proprio a questo proposito, la designazione di diritto avrebbe introdotto una disparità di trattamento ingiustificata tra elettori dei Comuni non capoluogo nelle aree vaste metropolitane ed elettori dei Comuni non capoluogo nelle aree vaste provinciali (b). In disparte qui i profili processuali dell’affievolimento dei requisiti dell’incidentalità derivanti da una sostanziale trasformazione del giudizio di accertamento in un surrogato del ricorso diretto, val la pena soffermarsi su alcuni degli aspetti che emergono dalla parte motiva della decisione... (segue)



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