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NUMERO 29 - 29/12/2021

 'Le città (metropolitane) invisibili': perché non possono coesistere due modelli diversi di area vasta?

Gran parte delle argomentazioni della sent. n. 240 del 2021 muove dall’assunta equiparazione tra Città metropolitana e Provincia. Possiamo evidenziare i seguenti argomenti portati a sostegno della tesi da parte della Corte costituzionale: a) la mancata approvazione della riforma costituzionale del 2016 che avrebbe dovuto cancellare dalla Costituzione la parola “Provincia” e il permanere del vigente art. 114 della Costituzione che elenca tra gli enti di cui è costituita la Repubblica sia le Città metropolitane che la Provincia; b) la presenza di funzioni in capo ai due enti in parte simili e in particolare relative non ad attività di coordinamento e pianificazione ma attinenti esercizio diretto di azione amministrativa; c) la coincidenza del territorio delle Città metropolitane con quello delle Province. Quanto al punto a) la Corte precisa che la mancata approvazione della riforma costituzionale avrebbe privato il meccanismo di coincidenza del Sindaco del Capoluogo con quello della Città metropolitana del suo “necessario presupposto, vale a dire l’operare delle Città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione strategica”. L’argomento non chiarisce per quale ragione dalla riforma del testo costituzionale del 2016 sarebbero dovute derivare necessariamente dette conseguenze visto che la presenza della sola Città metropolitana in Costituzione non è di per sé garanzia di un esito applicativo del genere, tanto quanto potrebbe invece accadere proprio con l’attuale testo dove la compresenza di Città metropolitane e Province potrebbe anzi pretendere una loro differenziazione da parte del legislatore statale. Ciò ci porta subito al punto b) relativo alla qualità delle funzioni degli enti di area vasta: nessuna norma costituzionale (né vigente né allora attesa con il tentativo di riforma del 2016) ha mai messo in discussione il ruolo della legge statale e di quella regionale nel conferire a Città metropolitane e Province qualunque tipologia di funzione, diretta o di coordinamento, nelle materie di rispettiva competenza legislativa (art. 118 Cost.). Quale tipologia di ente siano la Città metropolitana e la Provincia non lo pre-stabilisce la Costituzione ma lo determinano i due legislatori. Neppure la sola competenza statale ad individuare le “funzioni fondamentali” può essere da questo punto di vista decisiva considerato che, come ha chiarito la stessa Corte costituzionale, la legge statale ex art. 117, comma secondo, lettera p) può certamente individuare le “etichette” ma spetta al legislatore statale o regionale costituzionalmente competente decidere il contenuto. Nessun obbligo è previsto in Costituzione sul punto, anzi vale l’opposto ossia la portata del combinato disposto dei due principi costituzionali di autonomia e di differenziazione. Nessuno può incidere sulla “capacità di carico” dell’ascensore della sussidiarietà verticale, ma solamente (entro certi limiti) del piano di fermata (sent. n. 303 del 2003). Infine, il punto c) neppure sembra decisivo: ovviamente attualmente i territori delle Città metropolitane coincidono con le precedenti Province visto che nessun Comune ha percorso in via formale e completa (alcuni hanno iniziato a farlo e si sono fermati ai primi atti politici) per uscire o entrare in una Città metropolitana. È un dato di fatto che non può in alcun modo rilevare visto che la scelta di mantenere lo status quo è essa stessa una scelta legittima che non può essere caricata di significato costituzionale. Non dimentichiamo che sulla procedura per la variazione delle circoscrizioni metropolitane (formalmente la Costituzione parla di quelle provinciali) l’art. 133 prevede una disciplina che la stessa legge n. 56 del 2014 ha implementato al comma 6 dell’art. 1 e che, semplicemente, non è stata attivata. Ad oggi nessun Comune è “fuggito” dalla presunta anti-rappresentativa struttura di governo delle Città metropolitane… (segue)



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