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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1522/2022, Attività ispettive: limite relativo all’accesso civico generalizzato

 

Fondazione Openpolis (S. Fachile) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura generale dello Stato) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. 4103/2021, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego, opposto dal Ministero dell’interno, di accesso civico semplice e generalizzato presentata dall’appellante.

Accesso civico generalizzato – Attività ispettive – Eccezione relativa – Attività valutativa – Motivazione – Limiti – Sussistono

Accesso civico generalizzato – Attività ispettive – Dati sensibili – Omissis

La Openpolis, Fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per la trasparenza e la partecipazione democratica, attraverso un lavoro di data journalism, presentava un’istanza di accesso civico semplice e generalizzato al Ministero dell’Interno per ottenere dati relativi al monitoraggio e controllo dei centri accoglienza per richiedenti asilo.

In primo grado il diniego, motivato dall’amministrazione con il richiamo al decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1994, veniva ritenuto legittimo.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha accolto l’appello della Fondazione riformando così la sentenza di accoglimento di primo grado. Applicando la normativa primaria e le Linee Guida n. 1309/2016, ad avviso del giudice di secondo grado deve essere accolta l’istanza della Fondazione di ostensione dei documenti, con esclusione di: quelli riferiti ad attività ispettive ancora in atto se, a giudizio dell’amministrazione, il rilascio possa vanificare gli esiti dell’ispezione, nonché quelli relativi ad ispezioni sfociate in indagini penali.

La conclusione cui giunge il Consiglio di Stato muove dall’assunto che, nell’attuale contesto ordinamentale, l’accessibilità è la regola e i limiti alla stessa le eccezioni. Tra queste ultime quella delle attività ispettive, peraltro, è relativa (non assoluta) e, come tale, presuppone un’attività valutativa da effettuare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse alla disclosure e altri validi interessi indicati dal legislatore e con il ricorso, ove possibile, al differimento dell’accesso.

Veronica Varone



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