Pres. F. Riccio, Est. L. Iera, M. Cannata (avv.ti G. Iannaccone, A. Palmieri, R. Lugaro e A. Pagliari) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv.ra Generale dello Stato) per l’annullamento dei provvedimenti del MEF (provv. RPCT, prot. n. 133036/2021 del 19-11-21 e provv. Dipartimento del Tesoro prot. n. 78455 del 30-09-21) di diniego dell’accesso agli atti
Accesso agli atti – MEF – Derivati – Documentazione trasmessa alla Corte dei conti – Non sussiste.
Accesso agli atti – MEF – Corrispondenza con Avvocatura dello Stato – Non sussiste.
Accesso agli atti – MEF – Pregiudizio concreto politica e stabilità economica dello Stato – Eccezione relativa
Accesso agli atti – MEF – Art. 3 d.m. n. 561/1995 – Atti relativi al risanamento del debito pubblico - Eccezione assoluta
Un privato formulava istanza di accesso generalizzato agli atti detenuti dal Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) riguardanti la vicenda relativa all’acquisto di derivati che aveva coinvolto la Morgan Stanley e che era stata oggetto di giudizio dinnanzi alla Corte dei conti. Alla base della richiesta veniva sottolineato l’interesse ad ottenere notizie su una vicenda giudiziaria di straordinaria importanza economica per lo Stato i cui sviluppi avrebbero altresì potuto condizionare gli esiti di una vicenda conteziosa collegata.
L’accesso veniva respinto dal MEF per una serie di ragioni variamente articolate sulla base della tipologia del documento. Il privato proponeva ricorso al TAR per vedersi riconosciuto il suo diritto ad acquisire copia dei documenti richiesti.
Il TAR, nella sentenza in commento, ha respinto il ricorso confermando la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione.
Rispetto ai documenti trasmessi alla Procura Generale della Corte dei conti, il diniego trova fondamento nel fatto che trattasi di documentazione che non è più in possesso dell’amministrazione interessata dalla richiesta, ovvero il MEF.
Rispetto alla corrispondenza tra il MEF e l’Avvocatura dello Stato viene in rilievo un’eccezione assoluta che attiene al segreto professionale “rapporti difensore e difeso” durante il periodo di svolgimento di un contenzioso o nelle more in cui il contenzioso potrebbe essere instaurato.
Rispetto agli ulteriori documenti, l’ostensione è legittimamente negata sul presupposto – congruamente motivato - della necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico rilevante quale la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, in applicazione dell’eccezione relativa prevista dall’art. 5-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013.
Infine, per gli atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni concernenti consistenza, gestione, risanamento del debito pubblico viene in rilievo l’eccezione assoluta di cui all’art. 3, del d.m. del 13 ottobre 1995, n. 561 adottato dal MEF ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, legge n. 241/1990.
Veronica Varone