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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 2479/2022, Il silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato non equivale ad un diniego

 

M. Gregoretti (avv.ti A. Guarino e C. Martelli) c. Ministero della Cultura (Avv.ra Distrettuale dello Stato) nei confronti di Arte’M Net n.Q. Consorzio Erogatore Servizi Aggiuntivi Polo Museale Campania per l’illegittimità del silenzio serbato dalla Direzione Regionale Musei Campania a seguito dell’istanza di accesso civico presentata in data 21.9.2021

Accesso civico generalizzato – Obbligo di provvedere – Silenzio – Abdicazione illegittima officia – Valutazione legale di rigetto – Non sussiste.

Accesso civico generalizzato – Dati personali – Principio di minimizzazione

Un privato formulava istanza di accesso generalizzato ai documenti riguardanti la procedura di affidamento dei servizi aggiuntivi per alcuni poli museali campani.

L’amministrazione non rispondeva all’istanza presentata, rimanendo così inerte nei termini di legge.

Il TAR, nella sentenza in commento, ha accolto il ricorso muovendo dal presupposto che, in tema di accesso civico, a differenza di quanto previsto in caso accesso documentale, l’inerte contegno serbato dall’amministrazione non assume expressis verbis il significato tipico di “rigetto”. Manca, infatti, in questa materia di una previsione analoga a quella dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e, pertanto, il silenzio non si colora di alcun significato se non quello di abdicazione illegittima, da parte dell’amministrazione, dei propri officia.

Acclarata l’inerzia, residuerà comunque in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere: il giudice adito, infatti, non potrà decidere sulla stessa “in luogo” dell’amministrazione, dovendosi limitare ad ordinare a quest’ultima di provvedere sull’istanza, nei modi e nei tempi tratteggiati dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013.

In tema di accesso civico generalizzato, peraltro, lo scrutinio di necessità e proporzionalità appare connotato dalla massimizzazione della tutela della segretezza e riservatezza, ovvero in ogni caso dalla “maggior latitudine e preminenza” degli interessi limite rispetto a quanto accade per l’accesso documentale ex l. n. 241/1990. Assume quindi particolare rilevanza il principio della “minimizzazione”, di talché i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per i quali sono trattati, in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono.

Veronica Varone



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