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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 382/2022, Accesso civico generalizzato e permesso di costruire: condizioni di ammissibilità e limiti

 

M. Scagliarini (difesa in proprio) c. Comune di Bari (M. Dell’Anna e C. Caporusso) nei confronti di Spim s.r.l. (non costituita in giudizio) per l’accertamento - previo parziale annullamento della nota prot. n. 260258 dell’8/10/2021 – della sussistenza del diritto di accesso ex art. 116 c.p.a. relativo all’istanza di accesso civico generalizzato e la condanna del Comune di Bari all’ostensione dei documenti richiesti

Accesso civico generalizzato – Permesso di costruire – Ammissibilità – Limiti – Riservatezza – Accertamento – Motivazione carente

Accesso civico generalizzato – Accesso documentale – Differenze sostanziali e procedimentali

L’istante, giornalista professionista, presentava istanza di accesso civico generalizzato al Comune di Bari volta a conoscere documentazione connessa ad un permesso di costruire rilasciato per la demolizione e successiva ricostruzione di un immobile in area adiacente a quella di residenza dell’interessato.

Il Comune negava l’accesso motivando il diniego sul presupposto dell’esigenza di tutelare i dati personali, ivi risultanti, non altrimenti oscurabili. Viene dunque in rilievo la questione dell’ammissibilità dell’accesso civico avente ad oggetto il permesso di costruire rilasciato a terzi.

Ad avviso del TAR il diniego presentato dal Comune è illegittimo perché non adeguatamente motivato con riferimento ai casi di esclusione dall’accesso di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, tra cui protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. Il Comune, nel negare l’accesso, non si è riferito ad alcuno degli interessi privati ivi previsti.

D’altro canto non si ravvisa alcuna ragione per presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti, a partire dall’identità della società controinteressata o dal luogo della realizzazione dell’intervento edilizio, o ancora che meritino di prevalere sull’interesse alla conoscibilità, come ad esempio con riguardo alle caratteristiche delle opere da realizzare.

Inoltre, la circostanza che l’istante non si sia soffermato sugli aspetti che avrebbero potuto dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 non rende di per sé inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, il quale è stato introdotto dall’ordinamento proprio per superare le restrizioni recate dalla normativa sull’accesso procedimentale.

Veronica Varone



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