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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 374/2022, La dichiarazione dell’amministrazione di non possedere i documenti oggetto dell’istanza di accesso è sufficiente a ritenere legittimo il diniego

 

Pres. S. De Felice, Est. S. Toschei, NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. e J-Invest S.p.a. (avv. F. Bucchi) c. Ministero dello sviluppo economico (Avv.ra Generale dello Stato) e nei cfr. della società Aerolinee Itavia S.p.a. in a.s. (avv. R. Martire) e Leonardo S.p.a. (non costituita in giudizio) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III-ter, 19 gennaio 2021 n. 754.

Accesso agli atti – Inesistenza del documento – Accertamento istruttorio – Dichiarazione pubblica amministrazione – Sindacato giudice amministrativo – Escluso.

La NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. (NPL), società specializzata in cartolarizzazione di crediti, formulava istanza di accesso al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per conoscere una serie di documenti riferiti alle posizioni di alcune società di cui la stessa era creditrice. Il MISE accoglieva solo in parte l’istanza, sul presupposto che gli altri documenti non fossero in suo possesso.

La NPL impugnava il diniego parziale dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa. Il TAR Lazio, con sentenza resa dalla sez. III-ter, 19 gennaio 2021 n. 754, respingeva il ricorso non avendo la società ricorrente fornito la prova che l’amministrazione detenesse effettivamente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso.

Avverso la sentenza del TAR, la NPL proponeva appello al Consiglio di Stato.

Per decidere la causa il Consiglio di Stato ha ritenuto preliminare sciogliere il nodo giuridico-fattuale costituito dalla verifica circa l’affettiva presenza, presso gli uffici del MISE, dei documenti oggetto dell’istanza di accesso. A tal fine ha disposto istruttoria richiedendo al MISE la trasmissione di una relazione analitica rispetto a ciascuno dei documenti oggetto dell’istanza.

Il MISE ha ottemperato all’incombente istruttorio depositando un’attestazione a firma dei direttori generali delle Direzioni interessate che, sotto personale responsabilità, hanno dichiarato che la documentazione richiesta non è in possesso dell’amministrazione.

Per il Consiglio di Stato l’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione (in questo caso rappresentata dai suoi Direttori) circa l’irreperibilità ovvero inesistenza del documento è sufficiente a ritenere legittimo il diniego all’accesso. Tale dichiarazione non può essere oggetto di ulteriori verifiche da parte del giudice amministrativo, esorbitando dai poteri allo stesso attribuiti.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso in appello.

Veronica Varone



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