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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8333/2021, Negato al Codacons l’accesso agli atti relativi all’attività di vigilanza della Banca d’Italia

 

Pres. R. Greco, Est. L. Lamberti, Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (avv. G. Giuliano e C. Rienzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.ra Generale dello Stato); Banca d’Italia (avv.ti D. Messineo e M. Cossa) e nei cfr. di Banca Popolare di Bari S.p.a. (non costituita in giudizio) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, 22 febbraio 2021 n. 2147.

Accesso agli atti – Associazioni portatrici di interessi diffusi – Requisiti – Equiparazione accesso dei singoli individui.

Accesso agli atti – Oggetto – Attività vigilanza Banca d’Italia – Proponente – Codacons – Nesso tra l’oggetto dell’accesso e le attività statutarie del proponente – Insussistente.

Il Codacons formulava istanza di accesso alla Banca d’Italia avente ad oggetto gli atti relativi all’attività di vigilanza condotta (accertamenti, ispezioni, istruttorie) in relazione alla crisi bancaria della Banca popolare di Bari, poi commissariata, nonché i nominativi dei soggetti debitori della Banca.

L’accesso veniva respinto dalla Banca d’Italia per due ordini di ragioni: l’insussistenza del nesso tra gli atti richiesti e l’attività statutaria del Codacons e, al contempo, l’ampiezza e genericità dell’istanza.

Il Codacons proponeva ricorso al TAR Lazio che, con sentenza resa dalla sez. I, n. 2147 del 22 febbraio 2021, respingeva il ricorso giudicando legittimo il diniego opposto dalla Banca d’Italia.

In sede di appello il Consiglio di Stato ha confermato l’infondatezza dell’impugnativa proposta dal Codacons sulla base delle seguenti motivazioni concorrenti.

Sul presupposto che in tema di accesso la posizione delle associazioni portatrici di interessi diffusi non si differenzia da quella di singoli individui, ricorrendo - per tutti i soggetti dell’ordinamento - gli stessi requisiti sostanziali, nel caso di specie a difettare è il nesso tra la conoscenza degli accertamenti e comunque dell’attività di vigilanza condotta dalla Banca d’Italia e gli scopi statutari del Codacons. Al Codacons, del resto, nella sua veste di associazione a tutela di interessi diffusi dei consumatori non spetta un’azione ostensiva popolare né tantomeno un sindacato ispettivo generale sull’operato delle Autorità di vigilanza.

Inoltre, parimenti priva di nesso con l’attività del Codacons è la richiesta di conoscere i nominativi dei debitori della Banca popolare di Bari. Attività, quest’ultima, che avrebbe peraltro richiesto alla Banca d’Italia specifiche (ed  onerose) azioni di collazione e compilazione, laddove nel nostro ordinamento l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza.

Veronica Varone



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