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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR MARCHE, Sentenza n. 221/2022, Legittimo il bilanciamento tra dati personali e finalità di interesse generale rispetto ad un giudizio sulle attitudini personali di un candidato

 

P. Stizza (avv.ti M. Cavallaro e A. Scalcione) c. Università degli studi di Macerata (G. Pasqualetti) nei confronti di G. Rivetti (avv. S. De Santis) per l’annullamento dei provvedimenti dell’Università di Macerata prot. n. 1315/2021 e prot. n. 121897/2021 recanti rispettivamente diniego parziale alla richiesta di accesso civico e accoglimento parziale del riesame del controinteressato

Accesso agli atti – Procedura universitaria di passaggio di settore concorsuale – Parere del C.U.N. – Opposizione del controinteressato –  Diniego parziale – Legittimo

Accesso agli atti – Giudizio di concretezza – Finalità di ordine generale – Non sussistono –  Effetti negativi controinteressato – Sussistono – Bilanciamento

Nell’ambito di un contenzioso già pendente tra le parti, il ricorrente chiedeva all’Università di Macerata di accedere ad una serie di documenti inerenti la procedura universitaria di passaggio di settore concorsuale svolta dal controinteressato.

L’Università trasmetteva i documenti richiesti, fatta eccezione per il parere adottato dal Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) sul quale aveva presentato opposizione il controinteressato. L’amministrazione negava l’accesso al predetto parere giudicando prevalente sull’interesse a conoscere la necessità di tutelare la riservatezza del controinteressato, che avrebbe potuto essere concretamente pregiudicata dall’ostensione dei documenti contenenti la valutazione personale di un docente universitario.

Il TAR, nella sentenza in commento, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Università. Da un lato, infatti, nel caso di specie sono assenti finalità di ordine generale che legittimano l’accesso, visto che il passaggio di un docente universitario ad altro settore concorsuale non implica esborso di denaro pubblico e comunque non è di interesse per l’opinione pubblica. Dall’altro dalla disclosure possono discendere solo effetti negativi per l’interessato visto che i giudizi sulle attitudini personali di un funzionario pubblico (nel caso in questione, la sua attività scientifica e accademica) sono di per sé dati sensibili. Il pregiudizio, pertanto, è concreto e non altrimenti minimizzabile.

Veronica Varone



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