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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 89/2022, Sulla natura impugnatoria del ricorso avverso il diniego all’accesso

Est. Giovanni Ricchiuto -  Pres. Roberto Pupilella - Sicurezza e Ambiente S.r.l., contro Comune di Massa,

 

Accesso – Diniego – Documenti – Comune – Impresa aggiudicataria – Ricorso improcedibile.

 

La sentenza si sofferma sulla natura impugnatoria del ricorso avverso il diniego di accesso.

Nella fattispecie, la ricorrente, seconda graduata di una procedura di gara, aveva proposto un’istanza d’accesso documentale al fine di avere accesso ed estrarre copia integrale della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria per l’affidamento di servizi.

Il Comune, inizialmente, negava l’accesso all’impresa, la quale, conseguentemente, proponeva ricorso al Tar.

Successivamente, lo stesso Comune trasmetteva alla ricorrente, con apposita nota, una parte della documentazione richiesta, oscurando però il contenuto delle offerte dell’impresa aggiudicataria, ritenute non ostensibili.

Il giudice amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione della nota da parte della ricorrente.

In particolare, il Tar ha messo in evidenza il principio di diritto secondo cui “il ricorso sull’accesso, così come disciplinato dall’art. 116 c.p.a. e pur avendo ad oggetto l’accertamento di un diritto e costituendo un giudizio sul rapporto (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 15.7.2021 n. 744), ha comunque natura impugnatoria, richiedendo il proponimento di una specifica domanda di annullamento di eventuali provvedimenti sopravvenuti che mutano la situazione di fatto e di diritto preesistente e che non siano suscettibili di essere qualificati come atti confermativi.”

Nello specifico, nonostante l’ostensione sia avvenuta con l’oscuramento di alcune parti non è possibile equiparare il nuovo atto di ostensione a un diniego espresso, qualificandolo come atto confermativo, avendo il Comune operato una rivalutazione degli interessi coinvolti.

In altri termini, il giudice amministrativo ha voluto chiarire che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la nota mediante la proposizione di motivi aggiunti e non limitarsi nella memoria a ribadire l’esistenza dei presupposti per avere accesso al contenuto dell’offerta tecnica nella sua interezza.

 



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