Est. L. M. Tarantino – Pres. C. Volpe - Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.,
contro Andrea Mascetti
Istanza di accesso – art. 22 – interesse qualificato – nesso di strumentalità – Diniego di accesso – Servizio giornalistico – Buon andamento – Imparzialità – Attualità.
La sentenza in esame ha ad oggetto un ricorso proposto al Consiglio di Stato per la riforma di una sentenza del TAR Lazio concernente l’annullamento di un provvedimento con cui la Radiotelevisione Italiana S.P.A aveva respinto l’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 22 della 241 del 1990 e dell’articolo 5 c. 2 dlgs 33 del 2013.
Il TAR respingeva le domande sotto il versante del cd. accesso civico, ritenendo la società esclusa sul piano soggettivo dall’ambito operativo dell’accesso essendo una società quotata. In relazione all’accesso documentale, invece, il primo giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, considerava suscettibile di ostensione la documentazione richiesta, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.
Invero, secondo l’attuale ricorrente, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un interesse qualificato ad accedere al materiale inerente l’attività giornalistica mentre invece, avrebbe dovuto rilevare l’insussistenza del nesso funzionale tra interesse dedotto nell’istanza e documento di cui si chiede l’ostensione. Nel caso di accesso difensivo l’istante sarebbe tenuto ad un onere probatorio più rigoroso in termini di dimostrazione del nesso di strumentalità tra documento ed esigenze di tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie, sempre secondo l’appellante, la documentazione inerente all’attività giornalistica preparatoria del servizio sarebbe da ritenersi priva d’ogni autonoma rilevanza. Infatti, il materiale preparatorio del servizio non potrebbe ritenersi fonte autonoma di pregiudizio. Sarebbe, dunque, privo di ogni collegamento funzionale con l’interesse dedotto nell’istanza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, nell’attività di servizio pubblico non sarebbe possibile estendere l’ambito di attività del concessionario alla determinazione dei contenuti di quanto viene trasmesso, né, alla raccolta del materiale preparatorio.
Il Consiglio di Stato ha affermato che nell’istanza deve essere spiegato sempre quale sia il nesso di strumentalità tra l’accesso ai documenti preparatori e la lesione dell’onere paventato dall’istante.
In ragione di ciò ha ritenuto legittimo il diniego di accesso alla documentazione propedeutica ad un servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell’onore dell’istante.
Alla luce di quanto esposto, il giudice amministrativo ha richiamato i principi in materia di accesso difensivo esposti nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021.
In particolare, ai fini dell’accesso difensivo, deve ritenersi presente la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; b) la verifica della sussistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell’attualità. La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità impone al richiedente di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione elementi che consentano all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa.
In altri termini, tale specificazione che è, quindi, necessaria mancherebbe del tutto nel caso in esame.
Il giudice amministrativo ha precisato che si chiede all’istante una indicazione prospettica e concreta delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell’accesso necessaria a tutela della situazione giuridica tutelata.
Inoltre, non ha ravvisato né una violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che le società quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi anche e soprattutto ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, né una violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione.