Parere su istanza di accesso civico n. 9742743 7 gennaio 2022: Curriculum – Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Par. n. 2 del 7 gennaio 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – mancata ostensione - dati personali.
Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto copia del «curriculum vitae o atto equipollente» di due soggetti che prestano servizio presso un «organismo di certificazione, ispezione e controllo accreditato», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Ministero del Lavoro e delle Politiche , chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.
L’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico,– anche alla luce dell’opposizione presentata dai soggetti controinteressati – per motivi di protezione dei dati personali, rappresentando che nel caso specifico potrebbe determinarsi un pregiudizio concreto a seguito della divulgazione dei dati innanzi richiamati, che esporrebbe a grave e reale pericolo il diritto dei controinteressati alla riservatezza dei medesimi.
Il Garante ha ritenuto che ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso nel caso di specie.
Nello specifico, ha spiegato il Garante che si tratta documentazione oggetto di accesso e trasmessa a questa Autorità dal Ministero ai fini dell’istruttoria – che consta dei curricula e degli allegati comprendenti altri titoli dei soggetti controinteressati – contiene numerosi dati personali e dettagliate informazioni sull’attività svolta e dunque non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, di contatto (fra cui e-mail e numeri di telefono professionale e personale), nazionalità, codice fiscale e stato civile; ma anche di notizie di carattere professionale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.