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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9753567 4 marzo 2022: Pagamento tributi - Comune di Monasterace

Par. n. 80 del 4 marzo 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monasterace

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lanciano– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Progressioni Economiche Orizzontali- Linee Guida Anac- Riservatezza. 

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico avente ad oggetto il pagamento di tributi, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monasterace chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013.  In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico, ritenendo sussistere un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ritenendo inoltre fra l’altro, che dall’ostensione dei dati richiesti si potevano dedurre altre informazioni, come la residenza, l’abitazione principale, l’avere o meno pagato determinati tributi, il tenore di vita e la situazione economica personale. Il Garante, nel Parere ha evidenziato che il Comune di Monasterace è un ente locale di piccole dimensioni per il quale – fermo restando gli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale per finalità di trasparenza previsti dall’art. 14, comma 1, lett. a)-e), del d. lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi politici – non si applicano anche gli obblighi di pubblicità relativi alle dichiarazioni reddituali e patrimoniali degli amministratori locali, previsti dalla lett. f) del medesimo articolo per gli altri enti locali. In ragione di ciò, i soggetti controinteressati nel presente procedimento di accesso civico sono in ogni caso sottoposti a un regime di pubblicità e trasparenza meno pregnante rispetto agli amministratori degli enti locali di dimensione maggiore con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Invero, occorre evidenziare che il Garante già in passato si era espresso sull’accesso civico a documenti contenenti dati personali stretti riferiti a cittadini, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico relativo a un possibile pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali derivante dall’ostensione della documentazione richiesta (cfr. provv. n. 382 del 14/6/2018). In definitiva, secondo il Garante, l’ostensione del “complesso” dei dati e delle informazioni richieste determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati.

 

 

 



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