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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico n. 9750482 15 febbraio 2022: Perizie medico legali - Comune di Cattolica

Par. n. 56 del 15 febbraio 2022, – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica– Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Liquidazione di sinistri – Determine dirigenziali – Perizie medico legali.

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico avente ad oggetto la documentazione inerente alla procedura delle liquidazioni di sinistri elencati in due determine dirigenziali identificate in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cattolica chiedeva al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. 

 In particolare, l’amministrazione aveva rifiutato l’accesso civico poiché la documentazione richiesta conteneva, pertanto, dati sensibilissimi relativi alla salute della persona, esclusi – in quanto tali – dall’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. 

Nel caso di specie, non era possibile accordare neanche un accesso civico parziale con la tecnica dell’oscuramento dei dati protetti, atteso che, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013, ciò sarebbe consentito soltanto in relazione ai limiti di cui ai commi 1 e 2 e non anche per le limitazioni assolute di cui al comma 3.

Il Garante, nel Parere ha evidenziato che la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità rientra in una delle ipotesi di “esclusione dell’accesso civico” disciplinate dalla normativa statale in materia di trasparenza, nella parte in cui è espressamente previsto che l’accesso civico debba essere escluso nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

In definitiva, in virtù di un’esclusione espressa, l’ostensione dei dati richiesti secondo il Garante non è possibile.

 

 



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