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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Ufficio elettorale centrale nazionale, Sentenza n. 8476/2021, I limiti dell’accesso in riferimento agli atti concernenti il procedimento di verifica della dichiarazione dei redditi ad opera dell’Agenzia dell’entrate

Pres. R. Gresco; Est. A. Verrico - Cataldo Giuseppe Salerno (avv.ti Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno e Vito Federico Zotti) c. l’Agenzia delle entrate (Avvocatura generale dello Stato) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1058/2021

 

Infondatezza del ricorso – istanza ostensiva – preclusione all’accesso – art. 15, comma 2, lettera c) del regolamento recante “Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

 

Elenco di atti per cui è precluso l’accesso – carattere esemplificativo dell’elenco – criteri di individuazione contribuenti da sottoporre a controllo – ratio – conoscibilità controllo delle posizioni fiscali dei contribuenti – esito delle verifiche – controllo generalizzato operato dell’Amministrazione

 

Il ricorrente, ricevuta richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate di trasmettere appositi documenti necessari ad espletare il controllo della dichiarazione dei redditi a.i. 2016, presentava istanza di accesso agli atti avente ad oggetto le istruzioni e le informazioni interne relative alla procedura ufficiale condotta dall’Ente. 

 

Con sentenza n. 1058/202, l’adito Tribunale ha respinto il ricorso stante il carattere generico dell’istanza finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione in un settore, peraltro, caratterizzato dalla necessità di tutelare l’esercizio del potere di verifica e di accertamento tributario. Secondo il Tribunale, infatti, l’interesse conoscitivo del ricorrente non può andare oltre gli atti relativi alla rispettiva posizione specifica ed alle motivazioni concrete che hanno indotto l’Agenzia a disporre la verifica.

Alla luce di ciò, parte ricorrente ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale amministrativo lamentandone l’erroneità ed auspicandone la relativa riforma.

 

Il Consiglio di Stato, investito della questione, dichiara il ricorso infondato e dunque da respingere condividendo le argomentazioni enunciate dal Tar Lombardia dal momento in cui ritiene che, rispetto all’istanza ostensiva del ricorrente, operi la preclusione all’accesso di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) del regolamento recante “Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato”, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

 

La norma citata, infatti, individua un elenco non esaustivo ma meramente esemplificativo di atti e documenti rispetto ai quali è escluso l’accesso. Tra questi rientrano quelli volti ad esprimere le modalità di individuazione dei contribuenti da sottoporre a controllo (come accade nel caso di specie).

La ratio della norma in esame, va ravvisata nell’esigenza di evitare di rendere conoscibili all’esterno i criteri di controllo delle posizioni fiscali dei contribuenti, così da vanificare l’effetto sorpresa proprio delle verifiche e, di conseguenza, compromettere l’attendibilità dei rispettivi risultati.

A ciò si aggiunge, altresì, la necessità di evitare che l’esercizio del diritto di accesso si risolva in un inammissibile controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

 

 



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