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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR VENETO, Sentenza n. 1433/2021, I presupposti dell’accesso difensivo relativo a segnalazioni dei privati

Pres. A Pasi ; Est. M. Amorizzo -  Italpollina S.p.A., Alessandro Kiniger (avv. ti Federico Peres, Alessandro Kiniger) c. Comune di Rivoli Veronese (avv. Renzo Fausto Scappini)

Diritto di accesso difensivo – art 21 comma 7 l.241/1990 – segnalazioni ed esposti dei privati – principi Adunanza Plenaria del 18 marzo 2021, n 4 – fondatezza del ricorso.

Legittimità della pretesa ostensiva – nesso di strumentalità necessaria – documentazione richiesta e situazione fattuale da tutelare – interesse conoscitivo – opportuna motivazione – tutela all’immagine.

Italpollina s.p.a., quale impresa produttrice di fertilizzanti organici naturali, presentava al Comune resistente apposita istanza di accesso avente ad oggetto le segnalazioni, gli esposti e le denunce relative all’emissioni odorigene provenienti dallo stabilimento. Dinanzi al rigetto serbato dall’amministrazione, agiva in giudizio rilevando l’inammissibilità del diniego e conseguente accertamento del diritto di accesso difensivo ex art 21 co 7 l. 241/1990.

 

La sentenza in esame si pronuncia sull’analisi dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di accesso c.d. difensivo, concernente le segnalazioni e gli esposti dei cittadini avverso le problematiche odorigene derivanti dall’attività della società ricorrente.

Il TAR investito della questione, dopo aver brevemente delineato i principi ermeneutici di recente affermati dall’Adunanza Plenaria in materia (cfr. Ad. Plen., 18 marzo 2021, nr. 4), riconosce la fondatezza del ricorso.

 

Nello specifico, infatti, perché la pretesa ostensiva possa definirsi legittima non basta un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, essendo necessario un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare.

Di conseguenza, nel caso di specie, i giudici rilevano come l’interesse conoscitivo del ricorrente sia stato opportunamente motivato rispetto al fine di conoscere le segnalazioni pervenute all’amministrazione comunale così da valutare l’opportunità di tutelare, nelle opportune sedi, l’immagine dell’azienda.

In definitiva, dunque, l’accesso difensivo appare funzionale a preservare l’immagine della società ricorrente.

 

 



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