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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 136/2022, L’accesso civico generalizzato in ambito edilizio: tra l’interesse generale della collettività e l’interesse privatistico del richiedente

Pres. B. Massari; Est. M. Bolognesi - OMISSIS (avv.ti Enzo Barila', Enrico Bertoni) c. Comune di OMISSIS (avv. Domenico Bezzi) e OMISSIS- Spa, OMISSIS, OMISSIS  (non costituiti in giudizio).

 

Accesso civico generalizzato – ambito edilizio – limiti operativi – interesse della collettività e interesse individuale del privato.

 

Accesso civico generalizzato finalizzato alla tutela di un interesse generale – interesse personale del richiedente – accesso alle pratiche paesaggistiche ed edilizie – la conoscenza degli atti a tutela del paesaggio e interesse del singolo a visionare pratiche urbanistiche relative al proprio territorio – accoglimento del ricorso.

 

Limiti legislativi al diritto di accesso civico – art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013 – riservatezza segreto commerciale diritto d’autore – massima trasparenza – titoli edilizi – dimostrazione dell’effettivo pregiudizio derivante dall’esibizione di tavole progettuali.

 

Parte ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso civico generalizzato volta ad ottenere l’esibizione delle pratiche edilizie relative alla realizzazione di un nuovo ponte su un corso d’acqua pubblico, dinanzi al parziale accoglimento della richiesta da parte del Comune che si limitava a comunicare solamente il titolo paesaggistico e quello edilizio, senza i rispettivi elaborati tecnico-progettuali, agiva in giudizio.

 

La questione in esame concerne la tematica circa l’ammissibilità dell’istituto dell’acceso civico generalizzato in ambito edilizio e i relativi limiti operativi, trattandosi di un settore peculiare in cui spesso gli interessi generali propri della collettività e quelli individuali dei singoli privati sono destinati a coesistere, come avviene per l’appunto nel caso di specie.

 

Nello specifico, infatti, per quanto l’accesso civico generalizzato sia istituzionalmente volto alla tutela di un interesse generale così da consentire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ciò non toglie che possa altresì soddisfare un interesse personale del richiedente.

Il giudice amministrativo precisa come spesso in materia di accesso agli atti delle pratiche paesaggistiche ed edilizie, accanto all’interesse collettivo alla conoscenza degli atti di tutela del paesaggio e di governo del territorio, possa sussistere anche l’interesse del privato a conoscere le pratiche urbanistiche rilasciate nel suo territorio o nelle sue vicinanze. Ciò, dunque, rende la pretesa ostensiva vantata da parte ricorrente meritevole di accoglimento.

 

Il collegio, inoltre, nega che nel caso di specie emergano eventuali limiti legislativi al diritto di accesso civico ex art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013 quali la riservatezza il segreto commerciale e il diritto d’autore in quanto, in materia edilizia, vige il principio della massima trasparenza con conseguente pubblicazione dei titoli edilizi inclusi DIA E SCIA. D’altronde, manca l’effettiva dimostrazione da parte del Comune di un qualsiasi pregiudizio concreto al valore della riservatezza commerciale o industriale derivante dall’esibizione delle tavole progettuali ed edilizie relative alla costruzione del ponte su un corso d’acqua pubblica. 

 

 

 



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