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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR EMILIA ROMAGNA, Sentenza n. 136/2022, La natura giuridica della segnalazione privata quale dato personale

Pres G. Mozzarelli; Est. I.S.I. Pisano; Carlo Spongano (avv. Irene Bonadia); c. Comune di Bologna (avv.ti Antonella Trentini, Nadia Zanoni, Antonio Carastro) e Regione Emilia Romagna (avv. Stefano Argnani) e Ufficio del Difensore Civico Regionale Presso L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (non costituita in giudizio)


Segnalazione privata – dato personale – d.lgs. 196/2013 – GDPR 679/2016 – infondatezza del ricorso – inapplicabilità disciplina sull’accesso agli atti – trattamento dati personali – limiti del d.lgs. 196/2003.

 

Funzionalità della conoscenza del nominativo del segnalante – azioni giudiziarie – mera curiosità conoscitiva – diritto di accesso agli atti –oscuramento dati personali.

 

Parte ricorrente, artista di strada, destinatario di diverse segnalazioni da parte di ignoti in ragione del disturbo arrecato con le proprie esibizioni canore, agisce in giudizio impugnando il provvedimento di diniego del Difensore civico circa l’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 l. 241/1990 con cui richiedeva l’ostensione dei nominativi del segnalante.

 

Il collegio, investito della questione, ritiene il ricorso infondato in quanto la pretesa conoscitiva fatta valere ha ad oggetto dati personali la cui disciplina e tutela va ravvisata nel d.lgs. 196/2013 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel GDPR n. 679/2016.

Nello specifico, infatti, il nominativo dell’autore di una segnalazione non costituisce un “atto amministrativo” ma un “dato personale” avente, dunque, protezione giuridica di rango costituzionale ex art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

Il Tar, sul punto, evidenzia la distinzione tra l’accesso alla segnalazione quale documento in sé, ammissibile laddove ricorrono i presupposti di cui all’art. 22 e ss. l. 241/1990, e l’accessibilità ai dati personali il cui trattamento è consentito esclusivamente nei limiti previsti dal d.lgs. 196/2003.

 

D’altronde nel caso di specie, la conoscenza del nominativo del segnalante non è funzionale all’esercizio di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dei rispettivi autori, mirando piuttosto a soddisfare una mera curiosità conoscitiva.

Ciò si spiega in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso agli atti risulta comunque soddisfatto attraverso l’eventuale oscuramento dei dati personali di terzi come ha, per l’appunto, rilevato il difensore civico.

 

 

 

 



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