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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 1468/2021, Inammissibilità dell’accesso alla campionatura offerta dal soggetto aggiudicatario di una gara d’appalto

Pres. E. Di santo; Est. P. Grauso – Labor baby S.r.l. ( avv. Chiara Colicchia) c. E.S.T.A.R. Ente di supporto Tecnico Amministrativo Regionale ( avv. Giuliano Di Pardo)  e Lifetech Care S.r.l. ( non costituita in giudizio)

 

Disciplina accesso – appalti pubblici – art. 53 d.lgs. 50/2016 – principi Adunanza Plenaria n. 10/2020 – ricorso infondato – istanza di accesso avente ad oggetto la campionatura del concorrente – nozione di documento amministrativo – art. 22 l. 241/1990 – i campioni quali esemplari dimostrativi dei prodotti – non costituiscono elementi essenziali dell’offerta.

 

Presupposto dell’accesso – necessario collegamento tra la situazione soggettiva del ricorrente e il documento richiesto – interesse all’accesso “concreto diretto e attuale” – onere probatorio del ricorrente – carattere esplorativo dell’istanza – genericità. 

 

 

Società ricorrente, esclusa dalla procedura di gara indetta da E.S.T.A.R. per la fornitura di biberon e tettarelle in favore delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Toscana, presenta istanza di accesso agli atti ex art. 53 d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto le offerte degli altri concorrenti e la relativa campionatura. Dinanzi al diniego prestato dall’amministrazione limitatamente alla campionatura richiesta, la società agisce in giudizio rivendicando il proprio diritto ad accedere ai campioni dei concorrenti ammessi alla gara, quale attività funzionale a valutarne la compatibilità con quanto richiesto dalla stazione appaltante.

 

Il TAR investito della questione, dopo aver brevemente delineato la disciplina dell’accesso in materia di appalti richiamando i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria 10/2020, ritiene il ricorso infondato negando che la campionatura, posta a corredo dell’offerta, possa qualificarsi quale “documento amministrativo” oggetto dell’accesso ex art. 22 l.241/1990.

I campioni, infatti, sono esemplari dimostrativi dei prodotti proposti dal concorrente che, come tali, non costituiscono elementi essenziali dell’offerta benché vi siano strettamente correlati in quanto funzionali ad evidenziare la qualità dei prodotti e la corretta esecuzione del contratto.

 

In ogni caso il collegio chiarisce come, ai fini dell’accesso, sia necessario un collegamento tra la situazione soggettiva finale rivendicata dal richiedente e il documento oggetto dell’istanza ostensiva affinché l’interesse all’accesso possa definirsi “concreto diretto ed attuale”. Grava, dunque, in capo al ricorrente l’onere di dimostrare l’esistenza di un nesso funzionale tra la documentazione richiesta e la situazione soggettiva da tutelare. Ciò posto, nel caso di specie, i giudici evidenziano la natura esplorativa dell’istanza in quanto del tutto generica mancando le specifiche ragioni giustificative poste a sostegno della stessa. 

 

 

 



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