Il 20 aprile scorso è stata pubblicata la sentenza n. 1018/2022 (R.G. 3081/2019) con cui la sezione lavoro del Tribunale di Milano (giudice Franco Caroleo) ha accolto il ricorso di un lavoratore contro Deliveroo Italia, accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato “a tempo indeterminato e pieno”, con applicazione al caso di specie del CCNL Commercio (già applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti), e inquadramento al 6° livello (che ricomprende le mansioni di alcune figure come “fattorino” e “portapacchi”), con relativo diritto alle differenze retributive e condanna alle spese di lite. La sentenza, pur presentando alcuni passaggi non condivisibili, è interessante, e giunge all’esito di una lunga attività istruttoria svolta dal giudice in relazione al “contratto di lavoro autonomo” sottoscritto dal rider in questione, che nel corso della causa ha rivendicato, in via principale, la natura subordinata del rapporto, chiedendo in via gradata l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 in materia di etero-organizzazione, su cui si è innestato un consolidato filone giurisprudenziale in materia di lavoro su piattaforma. Dopo 5 pagine di trascrizione delle risultanze testimoniali, la sentenza in commento descrive le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa prestata, per poi procedere induttivamente alla qualificazione giuridica del rapporto. Di seguito, i fatti riscontrati dal giudice meneghino… (segue)