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NUMERO 19 - 27/07/2022

 La proposta di revisione costituzionale dell’art. 114 Cost.: verso Roma Capitale come ente territoriale atipico?

Il disegno di legge costituzionale attualmente in corso di esame parlamentare (A.C. 1854-A) – e rispetto al quale sembra diffondersi un qualche consenso tra le forze politiche - pone una questione di ordine generale: Roma Capitale, qualora fosse approvata definitivamente siffatta revisione costituzionale, sarà equiparabile ad una Regione? Oppure, Roma Capitale sarà qualificabile come Comune, Provincia, Città metropolitana o Regione a seconda dell’indicazione espressamente – e, quindi, discrezionalmente – adottata dalla legge dello Stato, cioè, più esattamente, dalla legge cui la riforma in oggetto attribuisce il compito di disciplinare l’“ordinamento” della stessa Roma Capitale, o, ancora, dalla legge cui la riforma stessa assegna il compito di definire le “norme di attuazione” della legge costituzionale e, presumibilmente, dello statuto speciale di Roma Capitale da adottarsi entro un anno? Oppure, ancora, si dovrà considerare Roma Capitale come un ente territoriale atipico, non rientrante cioè in nessuna delle quattro categorie nelle quali il primo comma dell’art. 114 Cost. – non coinvolto dalla proposta di revisione costituzionale - classifica gli enti territoriali del decentramento istituzionale? E’ del tutto evidente che, in assenza di un’espressa indicazione posta nella Costituzione, la questione che qui si solleva non è meramente classificatoria, dato che dall’appartenenza ad una delle predette quattro tipologie in cui la Costituzione distingue gli enti territoriali del decentramento istituzionale, conseguono rilevantissime conseguenze di rilievo giuridico. Del resto, non è un caso che siffatta problematica – quella cioè della qualificazione della tipologia istituzionale di appartenenza - è di norma affrontata nei testi costituzionali che pongono apposite disposizioni sulla rispettiva capitale, mai rimettendo la scelta della tipologia ordinamentale da assegnare alla capitale al libero determinarsi dell’attività ermeneutica. Si pensi, ad esempio, all’impostazione che è seguita nei testi costituzionali degli ordinamenti con assetto federale come la Germania (ove, sia nel preambolo che negli artt. 118.a e 127 della Legge fondamentale, si colloca Berlino tra i Länder), dell’Austria (ove, nell’art. 2, comma 2, della relativa Costituzione, si fa rientrare Vienna tra i Länder autonomi che compongono lo Stato federale), e del Belgio (ove, nell’art. 4, comma 1, della relativa Costituzione, si inserisce la Regione bilingue di Bruxelles-Capitale tra le Regioni linguistiche). Ancora, in Francia la questione è stata affrontata in sede di diretta attuazione delle disposizioni costituzionali, in quanto per Parigi la legge n. 2017-257 del 28 febbraio 2017 ha dato applicazione all’art. 72 della Costituzione che prevede la specifica tipologia delle “collettività a statuto particolare”. Ed anche in Spagna, come noto, Madrid è divenuta Comunità autonoma mediante la procedura prevista dalla relativa Costituzione (art. 143) per la formazione di tali articolazioni dell’organizzazione territoriale dello Stato. Qualora, invece, fosse approvata la sopra ricordata proposta di revisione costituzionale, a sostegno della collocazione di Roma Capitale all’interno di una delle tipologie di enti territoriali costituzionalmente previste, non vi sarebbe alcuna disposizione costituzionale cui ancorare direttamente siffatta qualificazione di rilevo costituzionale… (segue)



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