Pres. E. de Francisco, Est. S. Martino - Eni Rewind s.p.a (avv. M. Renna) c. l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (avv. A. Calegari) e altri.
Diritto di accesso – Diritto di accesso alle informazioni ambientali – Finalità economico/imprenditoriali - Compatibilità
Una società impugnava il diniego parziale oppostole dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) all’istanza di accesso a tutti gli atti e i documenti nella disponibilità dell’Agenzia relativi a un sito produttivo contaminato. L’istanza - formulata sulla base di tre distinte tipologie di accesso, documentale, ambientale e civico generalizzato – era motivata dalla società facendo riferimento al fatto che la stessa era stata individuata tra i responsabili della potenziale contaminazione del sito. Nell’evadere positivamente l’istanza, l’Arpav escludeva l’ostensione del modello matematico composto dai documenti informatici che recano i codici di calcolo definiti per simulare la ricostruzione del deflusso delle acque sotterranee e dal database dei dati idrogeologici in uso per le simulazioni; modello matematico che era stato utilizzato anche nell’ottica di individuare i possibili responsabili della contaminazione.
Respinto il ricorso in primo grado, la società interponeva appello al Consiglio di Stato che, con la pronuncia in epigrafe, ha ritenuto sussistente il diritto di accesso tanto documentale quanto alle informazioni ambientali.
Quanto all’accesso ex l. 241/90, sussiste il nesso di strumentalità tra il modello matematico e la tutela degli interessi dell’appellante, con riguardo sia all’esigenza di difendersi nell’ambito di un giudizio pendente avente ad oggetto le determinazioni della Provincia di Vicenza che ha individuato anche l’appellante quale soggetto responsabile della contaminazione del sito; sia a quella di partecipare in modo compiuto ed effettivo al procedimento di risanamento ambientale in corso.
Relativamente all’accesso ex d.lgs. n. 195 del 2005, il modello e il database utilizzato per la sua implementazione costituiscono, secondo il Collegio, una “informazione ambientale” e sono soggetti, in quanto tali, ad un regime di pubblicità, tendenzialmente, integrale.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, argomentando sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione di Aarhus e nella direttiva 2003/4/CE, ha ritenuto che non è possibile – come fatto dal TAR in primo grado - escludere pregiudizialmente dall’accesso ambientale un soggetto sol perché, come nella fattispecie, esso persegue anche fini economico-imprenditoriali. Non vi è dunque incompatibilità tra l’interesse imprenditoriale e la finalità di tutela ambientale sottesa alla disciplina in esame. Il Collegio ha altresì chiarito che il carattere “manifestamente irragionevole della richiesta” avuto riguardo alle finalità dell’accesso ambientale (che giustifica il diniego ex art. 5, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 195 del 2005) è riscontrabile solo nella ipotesi – non ricorrente nella specie - in cui vengano in rilievo esclusivamente interessi estranei alla tutela delle matrici ambientali e, conseguentemente, usi strumentali delle relative informazioni.