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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10924/2022, Onere della p.a. di valutare l’istanza di accesso nel suo 'anelito ostensivo'

Pres. M. C. Quiligotti, est. R. Vitanza - M. Guido (avv. A. Puliatti) c. Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4 (avv. L. Confessore) e altri.

Accesso – Rito accesso – Giudizio sul rapporto – Valutazione sostanziale dell’istanza – Qualificazione per tipologia – Irrilevanza  

L’istante, dirigente medico impiegato nell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 4, presentava istanza di accesso agli atti chiedendo copia dei verbali di tutti gli incontri, audizioni, colloqui effettuati nell’ambito del procedimento di audit organizzato dall’amministrazione sanitaria.

La ASL consentiva l’accesso alla sola audizione dell’istante, negando l’ostensione degli altri atti del procedimento. Il dirigente quindi reiterava la richiesta ma tale nuova istanza rimaneva inevasa. Insoddisfatto della condotta dell’amministrazione ricorreva al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del diniego e l’accertamento del suo diritto di accesso ai documenti.

Il TAR ha chiarito che  il riferimento nell’istanza ai soli presupposti dell’accesso documentale non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l’istanza anche sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all’uno o all’altro aspetto. Se è vero dunque che l’accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, è onere della p.a. prima e del giudice poi  esaminare l’istanza nel suo complesso, nel suo “anelito ostensivo”, anche e soprattutto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la parte non ha indicato una precisa volontà di procedere esclusivamente all’accesso documentale. (Veronica Varone)



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