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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 5962/2022, L'esigenza difensiva, se comprovata, prevale sul segreto tecnico e commerciale opposto dai controinteressati

 

Pres. M.C. Quiligotti, est. F. Ferrazzoli -  Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. (avv. R. Giansante, R. Francalanci) c. AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco (Avv.tura Stato) e nei confronti Ministero della Salute (Avv.tura Stato); Regione Lazio, Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed Affini F.I.R.M.A. S.p.A. (n.c.) e con l’intervento ad opponendum di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (avv. ti D. Vaiano, G. Marcaccini, Y. Cataldo)

Accesso documentale – Ripiano spesa farmaci – Opposizione controinteressati – Segreto tecnico e commerciale – Esigenza difensiva – Diniego – Illegittimo

La società farmaceutica Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. presentava istanza di accesso documentale agli atti dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) contenenti il ripiano della spesa farmaceutica per l’anno 2020 per verificare la correttezza dei calcoli effettuati per ripartire gli oneri tra le imprese farmaceutiche.

L’AIFA notificava la relativa istanza alle imprese farmaceutiche coinvolte, le quali presentavano opposizione adducendo la segretezza tecnica e commerciale delle informazioni e degli accordi relativi ai farmaci  ed evidenziando che dalla divulgazione degli atti  ne sarebbero derivati impatti negativi sotto il profilo concorrenziale. L’Agenzia, in accoglimento dell’opposizione dei controinteressati, negava l’accesso agli atti, ritenendo gli interessi di questi prevalenti rispetto all’esigenza difensiva dell’istante.

Impugnato il diniego il  TAR accoglieva  il ricorso ordinando all’Agenzia l’esibizione dei documenti richiesti con la sola esclusione dei dati di spesa che potevano rivelare l’esistenza e l’entità di sconti confidenziali coperti da clausole di riservatezza negoziate con l’AIFA.

Alla base della determinazione assunta dal giudice amministrativo vi è la considerazione della prevalenza dell’accesso difensivo, se provato, sulle eventuali opposizioni dei controinteressati motivate con riguardo alla riservatezza delle informazioni di rilievo industriale e commerciale. Nel caso di specie sono stati ravvisati i presupposti legalmente richiesti per l’accesso non adeguatamente soddisfatti dal dato di spesa oggetto di pubblicazione, che in quanto “aggregato” ne impedisce il controllo sulla correttezza dell’operato dell’AIFA. Inoltre è stata riconosciuta la finalità “difensiva” che ne giustifica la prevalenza sull’opposta riservatezza considerato che la società istante ha necessità di tutelare i proprio interessi giuridici  nel giudizio già instaurato avverso il ripiano della spesa farmaceutica per l’anno 2020. 



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